Domande Frequenti - FAQ
1) Si chiede se un giovane al di sotto dei 41 anni si è insediato nell’azienda del padre nel 2024 (periodo in cui non erano attivi Bandi di insediamento) senza presentare istanza e percepire Contributi, avendo i requisiti prende 13 punti.
Se il giovane al di sotto dei 41 anni si insedia per la prima volta in un’azienda agricola come capo azienda, in conformità ai criteri e requisiti stabiliti nell’articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022, nel 2024 e dunque entro il quinquennio antecedente alla data di rilascio al SIAN della domanda di sostegno per il presente intervento, se ha mantenuto la continuità dell’attività in campo agricolo nella medesima azienda (intesa come entità imprenditoriale) nella quale si è insediato e se ha l’iscrizione all’INPS, può attribuirsi 12 punti.
2) Si chiede di chiarire meglio l’identificativo OSA chi lo deve rilasciare, o se basta avere presentato la SCIA ed avere HACCP. Se chi effettua la mungitura e vende il latte in questo caso è OSA e quindi se prende i punti, e se uno fà mandorle, se basta la semplice smallatura e sgusciatura e confezionamento sottovuoto che è cosa ben diversa nel caso ad esempio della caseificazione
OSA Operatore del Settore Alimentare viene rilasciato dalle autorità sanitarie locali competenti, come l’Azienda Sanitaria Locale ASL o l’Azienda Tutela della Salute ATS attraverso il SUAP del comune in cui ha sede l’attività; chi effettua la mungitura e vende il latte anche se in possesso di OSA non intercetta il punteggio poiché non svolge attività di trasformazione e/o di confezionamento del proprio prodotto agricolo,
chi lavora mandorle attraverso la smallatura la sgusciatura ed il confezionamento intercetta il punteggio se è in possesso di OSA.
3) Si chiede in presenza dell’invaso se per avere il punteggio si deve allegare attingimento o cosa, o se basta la presenza.
Attraverso la perizia asseverata del tecnico progettista deve essere attestata l’esistenza dell’invaso realizzato secondo la normativa vigente ed il suo corretto funzionamento
4) In riferimento alla cantierabilità, si chiede se con la SCIA si prendono i punti e comunque non si fà differenza tra interventi semplici e complessi.
Si, considerato che i criteri di selezione stabiliscono che il punteggio non è attribuito agli interventi che richiedono solo una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) o titoli più semplici (come ad esempio la semplice comunicazione di edilizia libera).
5) considerato che il paragrafo 8 al punto 8.4 “Fabbricati e Strutture Produttive” alla lett.j) recita:… “Per il presente bando non sono ammesse a finanziamento strutture di trasformazione quali frantoi e cantine”, si chiede se è possibile inserire dei silos o una macchina per l’imbottigliamento.
L’acquisto di silos o di macchinari per l’imbottigliamento è ammesso nel caso di investimenti da perfezionarsi nel comparto olivicolo. Non sono ammessi in ambito vitivinicolo.
6) Considerato che il paragrafo 8 al punto 8.8 “Spese Generali” recita: … Possono essere ammesse a contributo fino alla percentuale massima del 12% dell’importo dei lavori, al netto delle spese stesse, così suddivise: 1. Onorari di professionisti e/o consulenti…..non fa riferimento alla percentuale massima del 7% si chiede di chiarire.
Non è prevista alcuna percentuale massima per competenze tecniche, è prevista una percentuale massima del 5% per la voce “altre spese”, l’intervento prevede spese generali fino ad un massimo del 12%, tale percentuale è da considerarsi omnicomprensiva.
7) Nel bando è prevista l’applicazione della possibilità per il beneficiario di realizzare una parte dell’investimento mediante lavori in economia e contributi in natura, le cui disposizioni sono rimandate al paragrafo 3.5 “Spese in economia e contributi in natura” contenuto nelle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC”. Nello stesso viene citato che: “il sostegno pubblico a favore dell’operazione non deve superare il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione” e ancora “In ogni caso, solo per le operazioni realizzate da soggetti privati, l’importo massimo complessivo delle opere in economia, riferito all’intera operazione, non può superare la soglia di 80.000 euro”. Si chiede se la soglia degli 80.000 euro, si deve tenere in considerazione per i soli lavori in economia o anche per quelli in natura.
La soglia di 80.000 euro è omnicomprensiva comprende sia i lavori in natura sia i lavori in economia.
8) In riferimento ai requisiti di accesso si chiede se l’iscrizione all’INPS della ditta che partecipa è valevole se la stessa è iscritta come “assuntrice di manodopera”, o è indispensabile che sia iscritta come IAP e/o coltivatore diretto?
Si, può accedere all’intervento la ditta iscritta all’INPS come assuntrice di manodopera.
9) In riferimento all’efficienza energetica si chiede:
Domanda:
- se siano ammissibili a finanziamento i pannelli fotovoltaici flottanti (quelli galleggianti sugli invasi);
- per l’energia eolica considerato che le mini pale eoliche hanno bisogno di circa 10/20 mq per il plinto di fondazione si chiede se debba essere considerato consumo di suolo, e se si, come andrebbero montate;
- per i pannelli fotovoltaici si chiede se è possibile la montatura a terra in zona rocciose non coltivabili, considerato che in quel caso non vi è alcun consumo di suolo;
- il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico flottante, qualora ammissibile, non dispone di un suo consumo triennale pregresso in caso di realizzazione di un nuovo invaso, poichè il rilancio delle acque immagazzinate nell’invaso stesso non era presente pre-progetto. Si chiede se il calcolo del consumo triennale non va eseguito;
- il dimensionamento complessivo dell’impianto fotovoltaico, vista l’efficienza dei pannelli che non supera il 75-80% della potenza nominale,si chiede se va effettuato con l’effettiva potenza ritraibile o con la “potenza nominale”;
- considerato che è necessario consumare il 100% dell’energia elettrica all’interno dell’azienda agricola, come imposto dal bando, si chiede cosa fare nel caso di impianti fotovoltaici al servizio dei sistemi irrigui, che alimenta elettropompe, sensoristica ecc, allorquando la stagione irrigua cessa.
Risposta:
- Si, sono ammissibili;
- La casistica esposta comporta consumo del suolo pertanto non rientra tra gli interventi ammissibili. Le mini pale eoliche, di altezza fra 6-8 metri, prevedono 2.3 mq di plinti di fondazione e sono ammissibili; i 10/20 mq afferisco a torri eoliche per cui non ammissibili;
- No, non ammissibile la montatura a terra;
- Ai fini del dimensionamento dell’impianto deve essere vista l’azienda nel suo complesso sulla base dei consumi pregressi e dei consumi futuri legati ai nuovi investimenti. Nel caso in cui non ci fossero consumi aziendali esistenti, il dimensionamento va eseguito sulla proiezionedei consumi futuri.
- Potenza nominale;
- Si deve dimostrare la conformità del progetto con il principio dell’autoconsumo aziendale, descrivendo il profilo energetico dell’azienda e analizzando i consumi energetici degli utlimi tre anni, con identificazione del consumo annuo piu’ elevato come parametro per il dimensionamento dell’impianto.
10) In riferimento alla Gestione delle risorse idriche si chiede:
DOMANDA
- se l’installazione di contatori obbligatoria, nel caso di acque provenienti da consorzio di bonifica o da consorzi privati, debba ritenersi altrettanto obbligatoria;
- in riferimento al quesito precedente nel caso di risposta positiva, il contatore va installato “lato fornitura” o “lato rilancio”; in caso di immissione in un invaso delle acque, per un uso successivo, in questo caso si chiede come si fa a tener conto dell’evaporazione e, di conseguenza, dei volumi rilanciati in misura minore di quelli immessi;
- nel caso di nuovi impianti arborei al posto di seminativi irrigui, ma alla data dell’investimento non coltivati e di conseguenza non irrigati, il calcolo del risparmio idrico non è possibile eseguirlo, in mancanza giustappunto di un parametro precedente. Si chiede come procedere, per ottemperare a quanto indicato nel bando “Il nuovo impianto irriguo dovrà consentire un risparmio idrico potenziale calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell’impianto esistente”;
- si chiede se è possibile effettuare la sostituzione delle ali gocciolanti precedentemente installate, per esempio dopo 10/15anni dalla prima installazione.
RISPOSTA
- Si è obbligatoria.
- Il contatore va installato lato rilancio. In particolare, il contatore misura i volumi effettivamente prelevati per l’irrigazione, indipendentemente dalle perdite dovute a evaporazione o filtrazioni. In questo modo, si tiene conto del fatto che i volumi rilanciati dall’invaso sono inferiori a quelli immessi, a causa delle perdite naturali, senza che ciò comporti errori nella contabilizzazione del consumo reale per irrigazione.
- Nel caso di nuovi impianti arborei realizzati su terreni non coltivati e non irrigati alla data dell’investimento, il calcolo del risparmio idrico rispetto all’impianto esistente non è applicabile, in quanto non è possibile stimare i dati ante operam, essendo assente qualsiasi coltura e consumo idrico precedente. Tuttavia, per l’impianto da realizzare è necessario attenersi ai criteri di efficienza indicati dal bando, adottando metodi di classe A – Alta efficienza, con livelli di efficienza idrica compresi tra 70% e 90%, così da garantire il massimo risparmio potenziale compatibile con la nuova coltivazione.
- Si conferma che è possibile procedere alla sostituzione delle ali gocciolanti precedentemente installate, anche a distanza di 10-15 anni dalla prima installazione, in quanto il bene durevole ha raggiunto la sua durata di ammortamento.
11) In riferimento all’acquisto terreni e/o fabbricati si chiede di chiarire se la perizia di valutazione possa essere effettuata anche dal tecnico progettista, che peraltro conosce il bene oggetto di acquisto.
No, la perizia di valutazione deve essere redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, figura professionale diversa dal progettista.
12) In riferimento alla cantierabilità differita, si chiede se non si riesce ad ottenere i titoli abilitativi, es. Nulla Osta dei Parchi, che notoriamente sono assai lenti, o del Genio Civile, ingorgato da infinite richieste e con personale ridotto, la domanda viene ritenuta “non ammissibile” o invece viene tolto il punteggio relativo, demandando poi al collaudo il saldo delle opere, che potrebbero comunque essere eventualmente stralciate.
Se i titoli abilitativi non sono posseduti al momento della presentazione telematica dell’istanza, non può essere attribuito il relativo punteggio.
La domanda risulta ammissibile se il tecnico competente nel settore specifico indica gli estremi della richiesta di rilascio dei permessi o certifica che nulla osta all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie; fermo restando che tutta la documentazione comprovante il possesso dei titoli abilitativi deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva se l’istanza è ritenuta ammissibile e finanziabile (vedi paragrafo 21 del bando)13) Il DM 140 del 2012 fa riferimento ad una normativa su “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dalMinistero della giustizia”, che va adottata solo in caso di liti fra le parti, ed infatti l’art. 1 recita:Ambito di applicazione e regole generali – 1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. Si chiede come andrebbe adottato, anche se nel PSR è stato richiesto e giocoforza accettato.
Il DM 140 del 2012 è richiamato nell’ambito del PSR non come tariffa obbligatoria o vincolante, bensì esclusivamente come parametro tecnico di riferimento ai fini della verifica della congruità, ragionevolezza e proporzionalità delle spese professionali ammesse a contributo. Il richiamo al DM140/2012
risponde esclusivamente all’esigenza di disporre di un criterio oggettivo e uniformante per la valutazione della ammissibilità e congruità delle spese tecniche, in coerenza con i principi di buon andamento, sana gestione finanziaria e corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
14) Si chiede in quale modalità debba essere apposta la firma digitale se Pades, Cades o Xades.
Per la firma digitale è preferibile la modalità Pades con data e ora visibili, si accetta anche Cades
15) Si chiede se per insediamento si intendono coloro i quali hanno partecipato ad un bando di primo insediamento, se i punteggi si applicano anche a chi ha superato i 41 anni, in conformità all’art. 5 del DM indicato nel bando.
No, non si intende chi ha partecipato ad un bando di primo insediamento.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio e della verifica dei criteri di selezione dell’intervento SRD01, l’applicazione dei requisiti varia in funzione del momento dell’insediamento del richiedente:- Insediamento avvenuto entro il quinquennio precedente la domanda di sostegno:
Il richiedente deve risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 5 del DM prot. n. 660087/2022, necessari per la qualificazione come giovane agricoltore. - Insediamento avvenuto oltre il quinquennio precedente la domanda di sostegno ( scaglioni post- quinquennale, post-decennale, post-quindicennale, post-ventennale):
- aver avviato, in qualità di capo azienda, con requisito anagrafico non piu’ di 40 anni, un’attività agricola ai sensi della normativa vigente oltre il primo quinquennio dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
- risultare attivo nel settore agricolo al momento della presentazione della domanda e iscritto alla previdenza agricola (INPS) come IAP e/o CD;
- aver garantito continuità dell’attività agricola nel tempo, anche attraverso la conduzione di imprese diverse o successive variazioni della forma giuridica dell’azienda, purché sia dimostrata la permanenza della responsabilità gestionale o imprenditoriale nel settore agricolo.
La continuità si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modifiche dell’assetto giuridico delle imprese coinvolte.
- Insediamento avvenuto entro il quinquennio precedente la domanda di sostegno:
16) Si chiede se per il reddito da lavoro le “altre attività”, per le quali sono ammessi altri redditi, possono essere quelle derivanti da affitti di terreni/case/capannoni e/o azioni societarie. E nel caso di società costituita da più di 3 anni, e nel caso in cui un socio (es. un figlio) sia entrato in società da un mese, per quest’ultimo come va calcolato il reddito.
Per la dimostrazione del Reddito prodotto dall’attività agricola AL 100% – 10 PUNTI si puo’ procedere con due modalità:
1° MODALITA’
Il Reddito prodotto dall’attività agricola proviene dai quadri della dichiarazione dei redditi:
- RA ( Reddito agrario e dominicale);
- RF (regime ordinario), RG(regime semplificato) o RD (attività agricole connesse-agriturismi ecc );
- RC ( limitatamente ai compensi percepiti dagli IAP e CD in qualità di amministratori di società agricole)
La somma di queste voci è tutta da considerare Reddito da lavoro prodotto dall’Attività Agricola.
Nel caso si scegliesse la 1° modalità bisogna allegare Modelli della dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.O in alternativa
2°MODALITA’
Per quantificare il reddito derivante dall’attività agricola si potrà fare riferimento ai principi generali indicati nella circolare applicativa della Regione Siciliana prot.n. 047470 del 24-05-2006 ed esattamente
Formula del reddito agricolo
R= [(C+S)−A ]-P
dove:
- R = reddito derivante dall’attività agricola (base imponibile)
- C = compensi conseguiti dalla vendita dei prodotti o servizi agricoli (volume d’affari desunto dal quadro VE, rigo VE50, della dichiarazione IVA)
- A = acquisti destinati alla produzione (materie prime, sementi, fertilizzanti, ecc.) desunto dal quadro VF, rigo VF25 al netto beni strumentali, della dichiarazione IVA)
- S = contributi pubblici ricevuti (comunitari, statali, regionali)
- P = costo del personale al netto degli oneri previdenziali
Spiegazione passo per passo
- Compensi conseguiti (C)
È tutto il ricavato derivante dalla vendita dei prodotti agricoli o dalle prestazioni di servizi collegati all’attività. - Acquisti per produzione (A)
Sono tutte le spese necessarie per ottenere i prodotti, come sementi, fertilizzanti, mangimi, prodotti chimici, ecc. Si sottraggono perché rappresentano costi sostenuti per generare il reddito. - Contributi pubblici (S)
Si sommano eventuali contributi ricevuti a livello comunitario, statale o regionale, perché aumentano il reddito disponibile dell’azienda. - Costo del personale (P)
Include solo la retribuzione netta del personale, al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda. Questo importo si sottrae dalla base imponibile perché rappresenta un costo necessario all’attività
Ottenuto il reddito agricolo, con la 2°modalità, nei casi di assetti societari:
- deve essere rapportato alla quota di partecipazione di ogni singolo soggetto componente la società ( per esempio nel caso di una società semplice);
- nel caso di Società di capitali Srl, il risultato di bilancio Ante Imposte deve essere riproporzionato sulla base della quota di partecipazione e, limitatamente agli amministratori iscritti all’Inps come IAP/CD, sommato al compenso percepito nel corso dell’esercizio.
Nel caso si scegliesse la 2° modalità bisogna allegare Dichiarazione di Atto notorio a firma di ogni singolo soggetto individuato allegando dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari ( media delle tre annualità fiscali) e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
Per la dimostrazione del Reddito prodotto dall’attività agricola AL 80% – 5 PUNTI si puo’ procedere con due modalità:
1°MODALITA’
Il Reddito prodotto dall’attività agricola proviene dai quadri della dichiarazione dei redditi:
- RA ( Reddito agrario e dominicale);
- RF (regime ordinario), RG(regime semplificato) o RD (attività agricole connesse-agriturismi ecc );
- RC ( limitatamente ai compensi percepiti dagli IAP e CD in qualità di amministratori di società agricole)
La somma di queste voci è tutta da considerare Reddito da lavoro prodotto dall’Attività Agricola.
Nel caso si scegliesse la 1° modalità bisogna allegare Modelli della dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
O in alternativa
2°MODALITA’
Per quantificare il reddito derivante dall’attività agricola si potrà fare riferimento ai principi generali indicati nella circolare applicativa della Regione Siciliana prot.n. 047470 del 24-05-2006 ed esattamente
Formula del reddito agricolo
R= [(C+S)−A ]-P
dove:
- R = reddito derivante dall’attività agricola (base imponibile)
- C = compensi conseguiti dalla vendita dei prodotti o servizi agricoli (volume d’affari desunto dal quadro VE, rigo VE50, della dichiarazione IVA)
- A = acquisti destinati alla produzione (materie prime, sementi, fertilizzanti, ecc.) desunto dal quadro VF, rigo VF25 al netto beni strumentali, della dichiarazione IVA)
- S = contributi pubblici ricevuti (comunitari, statali, regionali)
- P = costo del personale al netto degli oneri previdenziali
Spiegazione passo per passo
- Compensi conseguiti (C)
È tutto il ricavato derivante dalla vendita dei prodotti agricoli o dalle prestazioni di servizi collegati all’attività. - Acquisti per produzione (A)
Sono tutte le spese necessarie per ottenere i prodotti, come sementi, fertilizzanti, mangimi, prodotti chimici, ecc. Si sottraggono perché rappresentano costi sostenuti per generare il reddito. - Contributi pubblici (S)
Si sommano eventuali contributi ricevuti a livello comunitario, statale o regionale, perché aumentano il reddito disponibile dell’azienda. - Costo del personale (P)
Include solo la retribuzione netta del personale, al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda. Questo importo si sottrae dalla base imponibile perché rappresenta un costo necessario all’attività
Ottenuto il reddito agricolo nei casi di assetti societari:
- deve essere rapportato alla quota di partecipazione AD ALMENO 1 RAPPRESENTANTE LEGALE componente la società ( per esempio nel caso di una società semplice);
- nel caso di Società di capitali Srl, il risultato di bilancio Ante Imposte deve essere riproporzionato AD ALMENO 1 RAPPRESENTANTE LEGALE sulla base della quota di partecipazione e/o con il compenso da amministratore solo IAP/CD
Nel caso si scegliesse la 2° modalità bisogna allegare Dichiarazione di Atto notorio a firma di almeno 1 rappresentante legale allegando dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari ( media delle tre annualità fiscali) e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6. Il Soggetto che deve essere in possesso del CRITERIO : Almeno 1 Rappresentante legale
I REDDITI DA PENSIONI SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL REDDITO LAVORO AGRICOLO.
SONO AMMESSI, PER OGNI SOGGETTO ALTRI REDDITI, PURCHE’ NON DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE.INVECE: “E nel caso di società costituita da più di 3 anni, e nel caso in cui un socio (es. un figlio) sia entrato in società da un mese, per quest’ultimo come va calcolato il reddito”
I soci nuovi insediati devono avere completato almeno un esercizio finanziario dalla data di inizio attività o di partecipazione, per permettere alla società di potere intercettare il punteggio.
Nella fattispecie prospettata considerato che il socio si è insediato da un mese non avendo completato un esercizio finanziario non si puo’ determinare alcun calcolo.17) Si chiede perchè chi effettua una trasformazione di prodotto non alimentare, per esempio di piante ornamentali, viene escluso dal punteggio (5 punti), nonostante si occupa di trasformare e confezionare il prodotto.
Perché chi effettua una trasformazione di prodotto non alimentare, non svolge attività di trasformazione e/o confezionamento del proprio prodotto agricolo all’interno della propria azienda secondo la normativa che identifica l’azienda con l’identificativo O.S.A.(Operatore del Settore Alimentare).
18) In riferimento all’adesione ai protocolli di tutela dei lavoratori si chiede in caso di azienda (ditta singola o società) che ha iniziato l’attività da meno di tre anni (o che ha iniziato l’attività da sei mesi, per esempio), ma possiede i tre requisiti, perchè viene esclusa dal punteggio relativo (1 punto).
Non intercetta il punteggio perché è richiesta l’adesione ai protocolli di tutela dei lavoratori da almeno tre anni.
19) In relazione alla solidità economica si chiede di chiarire nell’attestazione bancaria, al punto del facsimile dove la banca deve indicare l’importo da attestare, se si fa riferimento a a) importo della parte relativa al contributo spettante all’azienda agricola, b) importo della parte relativa al contributo + IVA spettante all’azienda agricola, c) importo complessivo del progetto, d) importo complessivo del progetto + IVA.
L’allegato 11 «Punteggio solidità economica” risulta chiaro e di facile compilazione, si chiarisce comunque che l’istituto di credito deve attestare l’importo complessivo del progetto.
20) Si chiede di specificare se in caso di opere di miglioramento fondiario, quali sistemazioni idrauliche agrarie, impianti di irrigazione, nuovi impianti arborei, reimpianti arborei, ecc, non dovendosi produrre alcun titolo per la cantierabilità, la stessa si intende “assolta”, e quindi se spettano i 14 punti, o meno.
No per quel tipo di investimenti non è previsto alcun punteggio.
21) Si chiede considerato che gli investimenti proposti ed oggetto di finanziamento saranno realizzati sulle superfici aziendali regolarmente inserite nel fascicolo aziendale e dal punto di vista urbanistico non emergano vincoli, limitazioni o divieti allo svolgimento dell’attività agricola e/o zootecnica, se è possibile realizzare un immobile per il ricovero delle macchine ed attrezzature agricole e/o per la lavorazione e commercializzazione del prodotto in zona diverse dalla Zona E – Zone agricole.
Gli investimenti produttivi da realizzare devono essere strettamente finalizzati all’attività agricola, pertanto l’immobile deve essere realizzato in zona E, tuttavia è possibile la realizzazione in zone diverse dalla zona E, per esempio zone P.I.P., tenendo conto delle condizioni specifiche stabilite dal Testo Unico di Edilizia D.P.R. 380/2001 art.6 e 10 e soprattutto in conformità delle Norme Tecniche di Attuazione NTA comunali.
22) Si chiede se è possibile realizzare edifici e/o ristrutturare quelli esistenti per fare locali di stoccaggio, confezionamento, degustazione e vendita di Olio prodotto con le olive aziendali, e se è possibile acquistare attrezzature per lo stoccaggio (es. Silos) e confezionamento dell’olio prodotto dalle olive aziendali.
E’ possibile la realizzazione di edifici e/o ristrutturazione di edifici esistenti, ma devono essere destinati ad attività diverse dalla trasformazione di olive da olio. È altresì, possibile l’acquisto di Silos e attrezzature per il confezionamento.
23) In riferimento al criterio di selezione “Comparti produttivi oggetto di intervento”, in caso di interventi che sono trasversali a tutti i comparti presenti in azienda, es. acquisto di macchine ed attrezzature agricole non specifiche ad uno specifico comparto o realizzazione di un fabbricato per il ricovero delle macchine ed attrezzature, la spesa di cui al punto 2 dell’Allegato n. 5 Punteggio Comparti produttivi oggetto d’intervento, si divide in parti uguali a tutti i comparti o in proporzione alla SAU.
La spesa si divide in proporzione alla SAU dei comparti interessati.
24) In riferimento al criterio di selezione “avviamento dell’attività agricola nel quinquennio antecedente alla data di rilascio al SIAN della domanda di sostegno del presente intervento” si chiede se esiste l’obbligo di iscrizione INPS come Coltivatore diretto o IAP o se è possibile attribuirsi il punteggio anche solo con l’iscrizione all’INPS come datore di lavoro.
No, con l’iscrizione all’INPS in qualità di datore di lavoro non si attribuisce punteggio.
25) In riferimento al criterio di selezione “trasformazione del prodotto agricolo primario in prodotti a maggiore valore aggiunto inclusi nell’Allegato I del trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)”, si chiede se per attestare che il richiedente svolge attività di trasformazione e/o confezionamento basta la copia della trasmissione della SCIA alimentare.
No, è necessario produrre quanto indicato dall’Allegato n° 9 Punteggio Caratteristiche del Soggetto Proponente e/o dell’azienda – Trasformazione del prodotto agricolo primario in prodotti a maggiore valore aggiunto inclusi nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ( TFUE)
26) La tabella requisiti indica al punto 3, tra gli altri, il requisito di “essere iscritti all’INPS”. Non è chiaro se il requisito di accesso per l’iscrizione all’INPS debba essere nello specifico legato alla posizione previdenziale dell’agricoltore in quanto iscritto alla previdenza in qualità di I.A.P. o CD, sia che interessi una ditta individuale o Amministratore/R.L. di soggetto giuridico (Società), o se tale iscrizione all’INPS può ritenersi valida in caso di soggetti giuridici costituiti in forma societaria (SRL-SAS-Soc. Agr. Semplice-atre) che risultano iscritti all’INPS in quanto soggetti assuntori di manodopera agricola salariata e che applicano i contratti collettivi nazionali in materia di lavoro agricolo. Si chiede in definitiva se il requisito di iscrizione all’INPS è riferito alla posizione previdenziale PERSONALE dell’Agricoltore IAP – CD (sia in forma singola che associata) oppure più generalmente riguarda l’iscrizione all’INPS aqualsiasi titolo del soggetto partecipante al bando. Tale riferimento all’Iscrizione all’INPS è indicato anche nell’ Allegato 4 – scheda di auto-attribuzione punteggi nella tabella “caratteristiche del soggetto richiedente e/o dell’azienda” che risulta determinante per l’auto attribuzione del punteggio in fase di progettazione e presentazione della domanda di sostegno.
La tabella presente al cap. “6 -BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO”descrive tra i vari requisiti anche l’iscrizione all’INPS, per la quale può bastare anche solo quella di datore di lavoro.
Per l’attribuzione del punteggio di cui all’Allegato 4 – scheda di auto-attribuzione punteggi nella tabella “caratteristiche del soggetto richiedente e/o dell’azienda” il requisito di iscrizione all’INPS è riferito alla posizione previdenziale personale dell’agricoltore IAP o CD.
27) Relativamente al punteggio di cui al criterio “titolarità e cantierabilità”, si chiede la possibilità di derogare alla mancata attribuzione di 14 punti per le procedure che necessitano la sola presenza della CILA (Comunicazione di InizioLavori Asseverata), in quanto la CILA, per definizione è: una pratica edilizia che serve a comunicare al Comune l’inizio di determinati lavori su un immobile, che non comportano modifiche della struttura e la necessità di richiedere un permesso di costruire o SCIA.
No, non è ammessa deroga
28) Relativamente al punteggio riguardante il criterio “solidità economica” che vale 30 punti nella tabella di auto attribuzione punteggi (All. 4), si chiede se l’attestazione bancaria, di cui all’allegato 11, debba riportare attestazione, da parte dell’istituto di credito, circa la sostenibilità finanziaria dell’investimento proposto per la sola quota di spesa di competenza del beneficiario al netto del contributo concedibile (65% o 80%) oppure se debba essere attestata dalla banca, la sostenibilità finanziaria dell’intero importo di progetto, comprensivo di imposte e tributi non ammissibili dall’intervento (Es. IVA)
L’istituto di credito deve attestare l’importo complessivo del progetto ad esclusione dell’IVA.
29) Si chiede se nell’ambito degli investimenti per il settore zootecnico, oltre la realizzazione di stalle, possono essere computati nel comparto produttivo zootecnico fabbricati per deposito fieno/paglia; per deposito granaglie, silos.
Si è possibile
30) Si chiede nel caso in cui l’imprenditore agricolo percepisce altri redditi da lavoro non agricoli, ai fini della verifica della percentuale, se si devono rapportare con il volume d’affari desunto dalla dichiarazione Iva o con il reddito agrario/dominicale.
Per la dimostrazione del Reddito prodotto dall’attività agricola AL 100% – 10 PUNTI si puo’ procedere con due modalità:
1° MODALITA’
Il Reddito prodotto dall’attività agricola proviene dai quadri della dichiarazione dei redditi:
–
RA ( Reddito agrario e dominicale);
–
RF (regime ordinario), RG(regime semplificato) o RD (attività agricole connesse-agriturismi ecc );
–
RC ( limitatamente ai compensi percepiti dagli IAP e CD in qualità di amministratori di società agricole)
La somma di queste voci è tutta da considerare Reddito da lavoro prodotto dall’Attività Agricola.
Nel caso si scegliesse la 1° modalità bisogna allegare Modelli della dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
O in alternativa
2°MODALITA’
Per quantificare il reddito derivante dall’attività agricola si potrà fare riferimento ai principi generali indicati nella circolare applicativa della Regione Siciliana prot.n. 047470 del 24-05-2006 ed esattamente
Formula del reddito agricolo
R= [(C+S)−A ]-P
dove:
•
R = reddito derivante dall’attività agricola (base imponibile)
•
C = compensi conseguiti dalla vendita dei prodotti o servizi agricoli (volume d’affari desunto dal quadro VE, rigo VE50, della dichiarazione IVA)
•
A = acquisti destinati alla produzione (materie prime, sementi, fertilizzanti, ecc.) desunto dal quadro VF, rigo VF25 al netto beni strumentali, della dichiarazione IVA)
•
S = contributi pubblici ricevuti (comunitari, statali, regionali)
•
P = costo del personale al netto degli oneri previdenziali
Spiegazione passo per passo
1.
Compensi conseguiti (C) È tutto il ricavato derivante dalla vendita dei prodotti agricoli o dalle prestazioni di servizi collegati all’attività.
2.
Acquisti per produzione (A) Sono tutte le spese necessarie per ottenere i prodotti, come sementi, fertilizzanti, mangimi, prodotti chimici, ecc. Si sottraggono perché rappresentano costi sostenuti per generare il reddito.
3.
Contributi pubblici (S) Si sommano eventuali contributi ricevuti a livello comunitario, statale o regionale, perché aumentano il reddito disponibile dell’azienda.
4.
Costo del personale (P)
Include solo la retribuzione netta del personale, al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda. Questo importo si sottrae dalla base imponibile perché rappresenta un costo necessario all’attività
Ottenuto il reddito agricolo, con la 2°modalità, nei casi di assetti societari:
-deve essere rapportato alla quota di partecipazione di ogni singolo soggetto componente la società ( per esempio nel caso di una società semplice);
– nel caso di Società di capitali Srl, il risultato di bilancio Ante Imposte deve essere riproporzionato sulla base della quota di partecipazione e, limitatamente agli amministratori iscritti all’Inps come IAP/CD, sommato al compenso percepito nel corso dell’esercizio.
Nel caso si scegliesse la 2° modalità bisogna allegare Dichiarazione di Atto notorio a firma di ogni singolo soggetto individuato allegando dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari ( media delle tre annualità fiscali) e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
Per la dimostrazione del Reddito prodotto dall’attività agricola AL 80% – 5 PUNTI si puo’ procedere con due modalità:
1°MODALITA’
Il Reddito prodotto dall’attività agricola proviene dai quadri della dichiarazione dei redditi:
–
RA ( Reddito agrario e dominicale);
–
RF (regime ordinario), RG(regime semplificato) o RD (attività agricole connesse-agriturismi ecc );
–
RC ( limitatamente ai compensi percepiti dagli IAP e CD in qualità di amministratori di società agricole)
La somma di queste voci è tutta da considerare Reddito da lavoro prodotto dall’Attività Agricola.
Nel caso si scegliesse la 1° modalità bisogna allegare Modelli della dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
O in alternativa
2°MODALITA’
Per quantificare il reddito derivante dall’attività agricola si potrà fare riferimento ai principi generali indicati nella circolare applicativa della Regione Siciliana prot.n. 047470 del 24-05-2006 ed esattamente
Formula del reddito agricolo
R= [(C+S)−A ]-P
dove:
•
R = reddito derivante dall’attività agricola (base imponibile)
•
C = compensi conseguiti dalla vendita dei prodotti o servizi agricoli (volume d’affari desunto dal quadro VE, rigo VE50, della dichiarazione IVA)
•
A = acquisti destinati alla produzione (materie prime, sementi, fertilizzanti, ecc.) desunto dal quadro VF, rigo VF25 al netto beni strumentali, della dichiarazione IVA)
•
S = contributi pubblici ricevuti (comunitari, statali, regionali)
•
P = costo del personale al netto degli oneri previdenziali
Spiegazione passo per passo
1.
Compensi conseguiti (C) È tutto il ricavato derivante dalla vendita dei prodotti agricoli o dalle prestazioni di servizi collegati all’attività.
2.
Acquisti per produzione (A) Sono tutte le spese necessarie per ottenere i prodotti, come sementi, fertilizzanti, mangimi, prodotti chimici, ecc. Si sottraggono perché rappresentano costi sostenuti per generare il reddito.
3.
Contributi pubblici (S) Si sommano eventuali contributi ricevuti a livello comunitario, statale o regionale, perché aumentano il reddito disponibile dell’azienda.
4.
Costo del personale (P)
Include solo la retribuzione netta del personale, al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda. Questo importo si sottrae dalla base imponibile perché rappresenta un costo necessario all’attività
Ottenuto il reddito agricolo nei casi di assetti societari:
-deve essere rapportato alla quota di partecipazione AD ALMENO 1 RAPPRESENTANTE LEGALE componente la società ( per esempio nel caso di una società semplice);
– nel caso di Società di capitali Srl, il risultato di bilancio Ante Imposte deve essere riproporzionato AD ALMENO 1 RAPPRESENTANTE LEGALE sulla base della quota di partecipazione e/o con il compenso da amministratore solo IAP/CD
Nel caso si scegliesse la 2° modalità bisogna allegare Dichiarazione di Atto notorio a firma di almeno 1 rappresentante legale allegando dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari ( media delle tre annualità fiscali) e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6. Il Soggetto che deve essere in possesso del CRITERIO : Almeno 1 Rappresentante legale
31) Si chiede se l’intervento oggetto di cantierabilità (Permesso di costruire-Scia) rispetto ad altri interventi (acquisto macchine ed attrezzature-realizzazione di impianti colturali) deve avere un’incidenza percentuale definita ai fini dell’attribuzione del punteggio.
No, non è prevista alcuna percentuale
32) si chiede di chiarire se è bastevole per l’attribuzione del punteggio l’acquisizione di tutti i pareri/nulla osta ad esclusione del deposito del progetto strutturale presso l’ufficio del Genio Civile che prevede l’indicazione dell’impresa che dovrà realizzare i lavori.
Basta l’acquisizione di tutti i pareri/nulla osta ad esclusione del deposito del progetto strutturale presso l’ufficio del Genio Civile poiché tale deposito non è risolutivo ai fini della cantierabilità in quanto anche in sua assenza è possibile avviare tutte le opere non strutturali quali ad esempio demolizioni, scavi, tracciamenti, opere provvisionali, magroni di fondazione, ecc.
33) Si chiede di tenere in considerazione che il termine ultimo per la presentazione delle domande 08.06.2026 non tiene conto della tempistica adottata dagli Sportelli Unici per la determinazione del procedimento in Conferenza dei Servizi (Efficacia Scia-Permesso di costruire) che ai sensi dell’art. 2 della LR 21/05/2019 n. 7 vengono determinati in giorni 90 dall’avvio del procedimento. Esempio: Presentazione istanza (Scia-Permesso costruire) entro 30/marzo-15 aprile se le condizioni meteo consentiranno accesso ai terreni per rilievi planimetrici-prove geologiche propedeutiche alla redazione progetto: Avvio procedimento Suap entro 30 giorni dalla presentazione istanza, 01-15 maggio; Termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza 90 giorni dall’avvio, 01-15 agosto.
E’ possibile partecipare al bando attraverso la cantierabilità differita.
34) Si chiede se sia possibile ammettere a finanziamento un intervento riferito a stoccaggio dell’olio, con successivo imbottigliamento, confezionamento ed etichettature.
Si è possibile
35) Considerato che il bando non differenzia in base alle dimensioni delle imprese (Piccole, Medie, Grandi) si chiede se deve intendersi che le aliquote non variano in funzione delle dimensioni delle Imprese stesse.
Le aliquote sono 65% per tutte le aziende agricole comprese quelle ubicate nelle zone svantaggiate e 80% per giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e 41 anni insediatisi come “capo azienda” nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, indipendentemente dalle dimensioni aziendali
36) In riferimento ai contratti pluriennali di fornitura viene richiesto quanto segue: “I contratti devono specificare: le condizioni economiche (prezzo, modalità e tempi di pagamento)… e l’impegno vincolante delle parti per l’intera durata quinquennale successiva alla data del pagamento finale. Stabilire a priori prezzi, tempi di pagamento ed un periodo alquanto lungo di impegno visto che ad oggi le uniche certezze sono data di scadenza bando giugno 2026, ma al contempo non si è certi la data di un ipotetico decreto d’impegno ed ancor più il collaudo finale. Si chiede se è possibile fare contratti annuali con l’impegno a riconfermare annualmente almeno il quantitativo di prodotto previsto con contratti successivi che dovranno essere aggiornati all’emissione del decreto.
No devono essere prodotti contratti pluriennali con data certa di scadenza.
37) si chiede se siano ammessi a beneficiare del sostegno gli imprenditori agricoli indicati al punto 6 del bando che abbiano costituito l’impresa agricola professionale (IAP) dopo la pubblicazione del bando e prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda, i quali, per essere neo costituiti nell’anno in corso, non abbiano riferimenti di fatturato o di programmi aziendali o di fascicoli aziendali relativi agli anni pregressi.
Si, se si posseggono tutti i requisiti al punto 6 del bando.
38) Si chiede se, nel caso in cui il progetto preveda la ristrutturazione di locali già esistenti e, pertanto, per l’iter autorizzativo ed è necessario presentare una segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) al comune di competenza, possono essere attribuiti i 14 punti previsti per la cantierabilità immediata. Si fa presente che alla tabella dei punteggi il criterio “Titolarità e cantierabilità” prevede la non attribuzione esclusivamente per interventi che richiedono solo una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o titoli più semplici (come ad esempio la semplice comunicazione di edilizia libera). Nel caso della segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) invece, si applica uno specifico iter autorizzativo: a seguito della presentazione della segnalazione, l’ente competente dispone di 60 giorni per eventuali dinieghi o richieste di integrazione documentale; decorso tale termine, l’intervento si intende assentito. Considerato che la SCIA segue un preciso iter autorizzativo, è assimilabile alla documentazione idonea a dimostrare la cantierabilità immediata, pertanto, si ritiene che tale documentazione consente l’attribuzione dei 14 punti previsti dal bando.
Si, la S.C.I.A è valida ai fini dell’attribuzione del punteggio per la cantierabilita’ purchè la dove richiesto siano presenti le autorizzazioni propedeutiche.
39) Si chiede se un consulente di direzione operante nell’ambito della legge 4/13, iscritto ad una associazione riconosciuta dal Mimit rilasciante attestato di qualità e iscritto all’albo CTU presso il tribunale circoscrizionale competente, può rilasciare le perizie previste dagli interventi in oggetto.
No le perizie devono essere firmate da agronomi, periti agrari, agrotecnici regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali.
40) si chiede conferma che possa partecipare quale soggetto beneficiario, ai sensi del punto 6 del bando medesimo, un’impresa agricola professionale (IAP) attiva, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e all’INPS a decorrere dalla sua costituzione.
Si può partecipare al bando
41) Si chiede se una ditta ha iscrizione Inps come impiegato privato ma gestisce l’azienda agricola con Codice Cida in agricoltura e assume manodopera, può partecipare al bando, avendo anche soddisfatto il punto 4 “essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Durc positivo).
Si può partecipare al bando
42) Si chiede in merito all’ elenco comuni aree rurali se è corretto fare riferimento all’Allegato 6 PSR SICILIA 2014/2020 del 2015 come riporta il bando, oppure bisogna far riferimento all’ultimo elenco aree rurali del 2020, (allegato1 PSR SICILIA 2014-2020, elenco delle zone svantaggiate ai sensi del Reg.(UE) 1305/13, art.32 Palermo, novembre2020).
Si deve fare riferimento all’Allegato 6 – PSR SICILIA 2014/2020 del 2015- Elenco comuni Aree Rurali.
43) In riferimento all’acquisto dei fabbricati si chiede se il 50% è riferito all’investimento totale del progetto e se il fabbricato deve ricadere in zone E verde agricolo.
Gli investimenti produttivi da realizzare devono essere strettamente finalizzati all’attività agricola, pertanto l’immobile deve essere realizzato in zona E, tuttavia è possibile la realizzazione in zone diverse dalla zona E, per esempio zone P.I.P., tenendo conto delle condizioni specifiche stabilite dal Testo Unico di Edilizia D.P.R. 380/2001 artt. 6 e 10 e soprattutto in conformità delle Norme Tecniche di Attuazione NTA comunali.
44) Si chiede se è possibile realizzare un magazzino destinato all’imbottigliamento dell’olio di oliva con la relativa attrezzatura.
Si, è possibile, purché l’intervento e la relativa attività da svolgere, sia riferita alla fase dell’imbottigliamento, confezionamento e/o etichettatura.
45) Si chiede se un fienile, l’attrezzatura per la fienagione, e la trattrice possono rientrare nella spesa per il comparto zootecnico. In riferimento al criterio mantenimento dell’attività agricola nel periodo….si chiede se il richiedente può essersi insediato per la prima volta all’età di anni 45 ed avere mantenuto l’attività agricola per oltre un ventennio. E se il richiedente deve essere insediato prima di avere compiuto 40 anni ed avere le capacità professionali.
Si, se l’azienda dispone esclusivamente di patrimonio zootecnico. Se l’azienda dispone invece di diversi comparti produttivi allora il punteggio si attribuisce in relazione alla PST di ogni singolo comparto.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio e della verifica dei criteri di selezione dell’intervento SRD01 criterio mantenimento dell’attività agricola nel periodo, l’applicazione dei requisiti varia in funzione del momento dell’insediamento del richiedente:
- Insediamento avvenuto oltre il quinquennio precedente la domanda di sostegno ( scaglioni post- quinquennale, post-decennale, post-quindicennale, post-ventennale):
- aver avviato, in qualità di capo azienda, con requisito anagrafico non piu’ di 40 anni, un’attività agricola ai sensi della normativa vigente oltre il primo quinquennio dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
- risultare attivo nel settore agricolo al momento della presentazione della domanda e iscritto alla previdenza agricola (INPS) come IAP e/o CD;
- aver garantito continuità dell’attività agricola nel tempo, anche attraverso la conduzione di imprese diverse o successive variazioni della forma giuridica dell’azienda, purché sia dimostrata la permanenza della responsabilità gestionale o imprenditoriale nel settore agricolo.
La continuità si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modifiche dell’assetto giuridico delle imprese coinvolte.
46) Si chiede se il solo Nulla Osta rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. per un progetto di miglioramento fondiario in zona a vincolo paesaggistico sia sufficiente per avere il punteggio.
Si è sufficiente, purchè non si debbano acquisire ulteriori pareri da Enti competenti, secondo la normativa vigente.
47) Si chiede nel caso di azienda condotta in affitto o comodato, quanto deve essere la durata del titolo di conduzione.
Di regola non è prevista una durata minima, ma in analogia alla precedente programmazione i contratti di affitto e/o comodato devono essere registrati nei modi di legge, e con data di scadenza di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche la clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all’art.1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile per la durata del vincolo predetto
48) Nei criteri di selezione, nella sezione “reddito da lavoro delle ultime tre annualità”, tra le varie fattispecie manca la Società in Nome Collettivo, si chiede se la stessa debba ritenersi comunque compresa.
Si è compresa
49) Si chiede se una SRL o una SNC che svolge attività agricola, deve obbligatoriamente avere nella ragione sociale la parola “Agricola”.
Si, sia per le Società in Nome Collettivo (Snc) che per le Società a Responsabilità Limitata (Srl) che intendono qualificarsi come “società agricola”, è obbligatorio inserire la locuzione “società agricola” nella ragione sociale (per leSnc) o nella denominazione sociale (per le Srl) come previsto dall’art. 2 del D.lgs. n. 99/2004, ad esclusione di quelle costituite antecedentemente alla emanazione del D.lgs. n. 99/2004
50) In riferimento alla ragionevolezza dei costi si chiede se la perizia asseverata può essere usata sempre o solo nel caso di acquisto di “beni speciali”, e se nei casi in cui la tipologia del bene è difficilmente comparabile con altri simili, per alcune caratteristiche diverse ad esempio, si può ricorrere ad una perizia. Inoltre si chiede se la stessa azienda può presentare, per differenti opere, un progetto con l’intervento SRD01 e con l’intervento SRD13.
Si, si puo’ ricorrere alla perizia asseverata. Come riportato al cap. 13. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI, CUMULO E COSTI SEMPLIFICATI, in alternativa alla presentazione dei preventivi, è possibile ricorrere:
- alla valutazione tecnica indipendente sui costi formulata dal tecnico progettista tramite perizia asseverata, indicando il percorso seguito (es. indagine di mercato, ecc.);
- prezziario di costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole per la regione Sicilia approvato con D.D.G. n.1344 del 06.04.2023 di cui all’applicativo dedicato. Nell’ambito dei costi semplificati, i costi standard relativi agli arborei da frutto approvati con D.A. n.40/GAB del 31/08/2023.
Nulla osta a che una azienda possa partecipare ad entrambi i bandi per la realizzazione di investimenti differenti.
51) Si chiede se un mangimificio possa rientrare nella categoria “comparto cerealicolo”, e cosa si intende quanto riportato nel bando “in parte, a quella animale”, si chiede altresì se il comparto avicolo da uova rientra nel comparto zootecnico.
No un mangimificio non può rientrare nel comparto cerealicolo; si intende anche quella animale; Si, il comparto avicolo rientra nel comparto zootecnico.
52) Premesso che gli investimenti proposti ed oggetto di finanziamento saranno realizzati sulle superfici aziendali regolarmente inserite nel fascicolo aziendale e dal punto di vista urbanistico non emergono vincoli, limitazioni o divieti allo svolgimento dell’attività agricola e/o zootecnica, si chiede se è possibile realizzare e/ ristrutturare un immobile come ricovero delle macchine ed attrezzature agricole e/o per la lavorazione e commercializzazione del prodotto in zona non agricola.
Gli investimenti produttivi da realizzare devono essere strettamente finalizzati all’attività agricola, pertanto l’investimento in zona non agricola deve essere connesso funzionalmente alla conduzione del fondo.
53) In riferimento al punteggio “Comparti produttivi oggetto di intervento”, in caso di interventi che sono trasversali a tutti i comparti presenti in azienda (es. acquisto di macchine ed attrezzature agricole non specifiche di un comparto o realizzazione di un fabbricato per il ricovero delle macchine ed attrezzature), si chiede se la spesa di cui al punto 2 dell’Allegato n. 5 Punteggio Comparti produttivi oggetto d’intervento, si divide in parti uguali a tutti i comparti In proporzione alla SAU
La spesa si divide in proporzione alla SAU.
54) in riferimento alla richiesta dei preventivi sul bando si fa riferimento alle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC”, sulle quali è esplicitato che “La richiesta dei preventivi dovrà essere formulata tramite l’applicativo “Gestione preventivi per domanda di sostegno” presente nella piattaforma SIAN”. Considerato che per il bando SRD03 de minimis (investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole), con Avviso – Prot. n. 2024/0188550 del 23.10.2024 questa modalità era stata sostituita con richieste ed acquisizione preventivi a mezzo PEC. Alla luce di ciò, si chiede se è possibile richiedere ed acquisire preventivi a mezzo PEC o solo ed esclusivamente tramite piattaforma SIAN.
Si puo’ ricorrere alla perizia asseverata. Come riportato al cap. 13. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI, CUMULO E COSTI SEMPLIFICATI, in alternativa alla presentazione dei preventivi, è possibile ricorrere:
- alla valutazione tecnica indipendente sui costi formulata dal tecnico progettista tramite perizia asseverata, indicando il percorso seguito (es. indagine di mercato, ecc.);
- prezziario di costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole per la regione Sicilia approvato con D.D.G. n.1344 del 06.04.2023 di cui all’applicativo dedicato. Nell’ambito dei costi semplificati, i costi standard relativi agli arborei da frutto approvati con D.A. n.40/GAB del 31/08/2023.
55) In riferimento al reddito da lavoro si chiede a quale reddito “da lavoro” (secondo TUIR) occorre riferirsi ai fini dell’attribuzione del punteggio, considerato che la disciplina fiscale applicabile alle imprese agricole è dettata dagli artt. 32, 33 e 34 del TUIR. In particolare, l’art, 32, comma 1, del TUIR stabilisce che il reddito dell’impresa agricola “è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.” Invero i redditi da lavoro sono oggetto di altra disciplina fiscale e sono riferiti al lavoro dipendente ed assimilato (quadroC modelli fiscali) ed al reddito da lavoro autonomo (quadro E). Altra categoria ancora è il reddito d’impresa non agricola(Quadri G o F). Infine, considerate le varie forme giuridiche che le imprese agricole possono assumere (ditta individuale, società semplici, società di persone, società di capitale e consorzi) si richiede di esplicitare le varie modalità di calcolo per l’attribuzione del punteggio.
Per la dimostrazione del Reddito prodotto dall’attività agricola AL 100% – 10 PUNTI si puo’ procedere con due modalità:
1° MODALITA’
Il Reddito prodotto dall’attività agricola proviene dai quadri della dichiarazione dei redditi:
–
RA ( Reddito agrario e dominicale);
–
RF (regime ordinario), RG(regime semplificato) o RD (attività agricole connesse-agriturismi ecc );
–
RC ( limitatamente ai compensi percepiti dagli IAP e CD in qualità di amministratori di società agricole)
La somma di queste voci è tutta da considerare Reddito da lavoro prodotto dall’Attività Agricola.
Nel caso si scegliesse la 1° modalità bisogna allegare Modelli della dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
O in alternativa
2°MODALITA’
Per quantificare il reddito derivante dall’attività agricola si potrà fare riferimento ai principi generali indicati nella circolare applicativa della Regione Siciliana prot.n. 047470 del 24-05-2006 ed esattamente
Formula del reddito agricolo
R= [(C+S)−A ]-P
dove:
•
R = reddito derivante dall’attività agricola (base imponibile)
•
C = compensi conseguiti dalla vendita dei prodotti o servizi agricoli (volume d’affari desunto dal quadro VE, rigo VE50, della dichiarazione IVA)
•
A = acquisti destinati alla produzione (materie prime, sementi, fertilizzanti, ecc.) desunto dal quadro VF, rigo VF25 al netto beni strumentali, della dichiarazione IVA)
•
S = contributi pubblici ricevuti (comunitari, statali, regionali)
•
P = costo del personale al netto degli oneri previdenziali
Spiegazione passo per passo
1.
Compensi conseguiti (C) È tutto il ricavato derivante dalla vendita dei prodotti agricoli o dalle prestazioni di servizi collegati all’attività.
2.
Acquisti per produzione (A) Sono tutte le spese necessarie per ottenere i prodotti, come sementi, fertilizzanti, mangimi, prodotti chimici, ecc. Si sottraggono perché rappresentano costi sostenuti per generare il reddito.
3.
Contributi pubblici (S) Si sommano eventuali contributi ricevuti a livello comunitario, statale o regionale, perché aumentano il reddito disponibile dell’azienda.
4.
Costo del personale (P)
Include solo la retribuzione netta del personale, al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda. Questo importo si sottrae dalla base imponibile perché rappresenta un costo necessario all’attività
Ottenuto il reddito agricolo, con la 2°modalità, nei casi di assetti societari:
-deve essere rapportato alla quota di partecipazione di ogni singolo soggetto componente la società ( per esempio nel caso di una società semplice);
– nel caso di Società di capitali Srl, il risultato di bilancio Ante Imposte deve essere riproporzionato sulla base della quota di partecipazione e, limitatamente agli amministratori iscritti all’Inps come IAP/CD, sommato al compenso percepito nel corso dell’esercizio.
Nel caso si scegliesse la 2° modalità bisogna allegare Dichiarazione di Atto notorio a firma di ogni singolo soggetto individuato allegando dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari ( media delle tre annualità fiscali) e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
Per la dimostrazione del Reddito prodotto dall’attività agricola AL 80% – 5 PUNTI si puo’ procedere con due modalità:
1°MODALITA’
Il Reddito prodotto dall’attività agricola proviene dai quadri della dichiarazione dei redditi:
–
RA ( Reddito agrario e dominicale);
–
RF (regime ordinario), RG(regime semplificato) o RD (attività agricole connesse-agriturismi ecc );
–
RC ( limitatamente ai compensi percepiti dagli IAP e CD in qualità di amministratori di società agricole)
La somma di queste voci è tutta da considerare Reddito da lavoro prodotto dall’Attività Agricola.
Nel caso si scegliesse la 1° modalità bisogna allegare Modelli della dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
O in alternativa
2°MODALITA’
Per quantificare il reddito derivante dall’attività agricola si potrà fare riferimento ai principi generali indicati nella circolare applicativa della Regione Siciliana prot.n. 047470 del 24-05-2006 ed esattamente
Formula del reddito agricolo
R= [(C+S)−A ]-P
dove:
•
R = reddito derivante dall’attività agricola (base imponibile)
•
C = compensi conseguiti dalla vendita dei prodotti o servizi agricoli (volume d’affari desunto dal quadro VE, rigo VE50, della dichiarazione IVA)
•
A = acquisti destinati alla produzione (materie prime, sementi, fertilizzanti, ecc.) desunto dal quadro VF, rigo VF25 al netto beni strumentali, della dichiarazione IVA)
•
S = contributi pubblici ricevuti (comunitari, statali, regionali)
•
P = costo del personale al netto degli oneri previdenziali
Spiegazione passo per passo
1.
Compensi conseguiti (C) È tutto il ricavato derivante dalla vendita dei prodotti agricoli o dalle prestazioni di servizi collegati all’attività.
2.
Acquisti per produzione (A) Sono tutte le spese necessarie per ottenere i prodotti, come sementi, fertilizzanti, mangimi, prodotti chimici, ecc. Si sottraggono perché rappresentano costi sostenuti per generare il reddito.
3.
Contributi pubblici (S) Si sommano eventuali contributi ricevuti a livello comunitario, statale o regionale, perché aumentano il reddito disponibile dell’azienda.
4.
Costo del personale (P)
Include solo la retribuzione netta del personale, al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda. Questo importo si sottrae dalla base imponibile perché rappresenta un costo necessario all’attività
Ottenuto il reddito agricolo nei casi di assetti societari:
-deve essere rapportato alla quota di partecipazione AD ALMENO 1 RAPPRESENTANTE LEGALE componente la società ( per esempio nel caso di una società semplice);
– nel caso di Società di capitali Srl, il risultato di bilancio Ante Imposte deve essere riproporzionato AD ALMENO 1 RAPPRESENTANTE LEGALE sulla base della quota di partecipazione e/o con il compenso da amministratore solo IAP/CD
Nel caso si scegliesse la 2° modalità bisogna allegare Dichiarazione di Atto notorio a firma di almeno 1 rappresentante legale allegando dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari ( media delle tre annualità fiscali) e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6. Il Soggetto che deve essere in possesso del CRITERIO : Almeno 1 Rappresentante legale
* * * * * * *
I REDDITI DA PENSIONI SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL REDDITO LAVORO AGRICOLO.
SONO AMMESSI, PER OGNI SOGGETTO ALT RI REDDITI, PURCHE’ NON DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE.
56) In riferimento ai criteri di selezione (allegato 9) il punteggio viene attribuito qualora il “richiedente svolga attività di trasformazione e/o confezionamento del proprio prodotto agricolo all’interno della propria azienda in possesso dell’identificativo O.S.A. (Operatore del Settore Alimentare)”. Il modello per la certificazione del punteggio prevede la verifica di conformità di 3 requisiti: 1. Attività di trasformazione e/o confezionamento all’interno della propria azienda; 2. Registrazione come Operatore del Settore Alimentare (O.S.A); 3. Conformità igienico sanitaria. Si chiede se i tre requisiti richiesti debbano coesistere. Si chiede se è attribuibile il punteggio all’azienda agricola che al momento commercializza il proprio prodotto con lavorazione e/o confezionamento affidato a terzi, per esempio: il produttore di olio EVO che commercializza in latte ma che affida la lavorazione delle olive ed il confezionamento ad oleificio di terzi poiché lo stesso verificherebbe i requisiti n. 2e 3 ma non il n.1.
I requisiti devono coesistere tutti e tre nella medesima azienda. Nel caso in specie, il punteggio non è attribuibile
57) In riferimento ai criteri di selezione (allegato 5) in presenza di aziende con comparti produttivi plurimi e nell’ipotesi di acquisto di macchine e attrezzature polivalenti, si chiede a quale “Comparto Produttivo” detti importi debbano essere attribuiti.
La spesa si divide in proporzione alla SAU.
58) In riferimento ai criteri di selezione (allegato 14) il punteggio viene attribuito producendo tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta già ottenuti e necessari alla realizzazione dell’investimento. Si chiede se esiste un importo minino di opere cantierabili rispetto all’importo di progetto; Ed inoltre si chiede, perché la cantierabilità delle opere non sia sufficiente l’asseverazione del progettista che dichiari che entro 60 giorni della pubblicazione della graduatoria definitiva si otterranno i tutte permessi/autorizzazioni/nulla osta ecc.. Anche in considerazione che, per esempio, nell’ipotesi di rilascio di permessa a costruire la ditta è costretta a effettuare delle spese ed assume impegni che poi potrebbe non rispettare per ritardi imputabili all’Assessorato. In pratica la ditta effettua spese di varia natura, ottiene il permesso di costruire al 08/06/2026 ed entro un anno deve iniziare i lavori, mentre per esempio ritardi nella formazione della graduatoria definitiva minerebbero la puntualità con eventuale decadenza del titolo abilitativo, senza considerare eventuali aggiornamenti/modifiche per l’ottenimento delle autorizzazioni che possono intervenire tra la data di presentazione della domanda e l’emissione del decreto di concessione. In definitiva perché non si può ottenere il punteggio della cantierabilità optando per la (cantierabilità differita)
No, non esiste importo minimo per opere cantierabili. Il punteggio riguarda solamente la cantierabilità immediata.
59) Con riferimento al criterio di selezione che prevede “essersi insediato per la prima volta in un’azienda agricola come capo azienda, in conformità ai criteri e requisiti stabiliti nell’art. 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022″si chiede di chiarire se le aziende che abbiano effettivamente assolto al requisito dell’essersi insediate per la prima volta come capo d’azienda — anche in assenza di frequenza di corso di capo azienda o apposito titolo di studio previsto dall’art. 5 del DM 660087/2022, nonché senza adesione o fruizione della misura di primo insediamento – possano legittimamente auto-attribuirsi, nei casi e nei limiti espressamente previsti dal criterio di selezione, i punteggi in questione.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio e della verifica dei criteri di selezione dell’intervento SRD01, l’applicazione dei requisiti varia in funzione del momento dell’insediamento del richiedente:
- Insediamento avvenuto entro il quinquennio precedente la domanda di sostegno.
Il richiedente deve risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 5 del DM prot. n. 660087/2022, necessari per la qualificazione come giovane agricoltore. - Insediamento avvenuto oltre il quinquennio precedente la domanda di sostegno ( scaglioni post- quinquennale, post-decennale, post-quindicennale, post-ventennale).
- aver avviato, in qualità di capo azienda, con requisito anagrafico non più di 40 anni, un’attività agricola ai sensi della normativa vigente oltre il primo quinquennio dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
- risultare attivo nel settore agricolo al momento della presentazione della domanda e iscritto alla previdenza agricola (INPS) come IAP e/o CD;
- aver garantito continuità dell’attività agricola nel tempo, anche attraverso la conduzione di imprese diverse o successive variazioni della forma giuridica dell’azienda, purché sia dimostrata la permanenza della responsabilità gestionale o imprenditoriale nel settore agricolo.
La continuità si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modifiche dell’assetto giuridico delle imprese coinvolte.
- Insediamento avvenuto entro il quinquennio precedente la domanda di sostegno.
60) Il paragrafo 8.1 del bando prevede la possibilità di elevare la spesa ammissibile relativa all’acquisto di terreni fino al 30 % della spesa complessiva, qualora l’acquisto sia finalizzato alla conservazione dell’ambiente e alla preservazione di suoli ricchi di carbonio. A tal proposito, nel bando si fa riferimento alla Carta Italiana del Carbonio Organico del Suolo realizzata dalla Global Soil Partnership (GSP) italiana e inserita nel progetto FAO Global Soil Partnership, quale strumento per valutare la possibilità o meno di elevare la percentuale dell’investimento relativa all’acquisto del terreno. Tuttavia, non si fa riferimento a dove potere consultare detta mappa; pertanto, si chiede se è possibile mettere a disposizione un link da cui accedere alla mappa. Inoltre, nel caso di acquisto di terreni ricadenti all’interno di aree individuate dalla mappa sopracitata, si chiede se è sufficiente l’acquisto del terreno su cui si effettueranno degli investimenti produttivi o se è necessario prevedere sul fondo anche degli specifici investimenti volti alla sostenibilità ambientale e/o a preservare il contenuto di C organico del suolo.
In riferimento al quesito formulato, si forniscono i seguenti chiarimenti.
La Carta Italiana del Carbonio Organico del Suolo, richiamata dal bando e realizzata nell’ambito della Global Soil Partnership (GSP) della FAO, è consultabile al seguente link ufficiale: https://data.apps.fao.org/glosis/?share=f-6756da2a-5c1d-4ac9-9b94-297d1f105e83&lang=en
La relazione tecnica deve descrivere il terreno da acquistare, fondamentale includere un’analisi del contenuto di carbonio organico del suolo, supportata da estratti della Carta Italiana del Carbonio Organico del Suolo (GSP): deve illustrare altresì il piano di gestione con le iniziative previste per la conservazione del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e incremento di carbonio, specificando tecniche e investimenti colturali compatibili con i vincoli della zona.
61) In riferimento al criterio di selezione che prevede l'”ubicazione di almeno il 50% degli investimenti in zone B, C, D e aree protette” con diverse attribuzioni di punteggio, considerato che tantissime aziende agricole sono in possesso di più corpi aziendali spesso ricadenti in Comuni diversi e in aree diverse in termini di svantaggi, nel caso di acquisto di macchine e attrezzature agricole (es. trattore) si chiede come bisogna valutare l’incidenza della spesa ai fini dell’attribuzione del punteggio nel caso in cui l’azienda ricada in parte in area svantaggiata/protetta e in parte no, oppure in aree con diversa attribuzione di punteggio (es. parte in area B e parte in area D).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si tiene conto della localizzazione degli investimenti da effettuare e pertanto si identifica la zona dove ricade la maggiore parte delle opere.
62) in riferimento all’allegato n. 8 “Punteggio Caratteristiche del soggetto richiedente e/o dell’azienda” nella tabella verifica dei requisiti nella colonna “Documentazione a supporto” è scritto Modello Redditi (ultimi 3 anni), si chiede quale modello dei redditi utilizzare “Il modello Redditi PF” o la dichiarazione IVA.
Per la dimostrazione del Reddito prodotto dall’attività agricola AL 100% – 10 PUNTI si puo’ procedere con due modalità:
1° MODALITA’
Il Reddito prodotto dall’attività agricola proviene dai quadri della dichiarazione dei redditi:
–
RA ( Reddito agrario e dominicale);
–
RF (regime ordinario), RG(regime semplificato) o RD (attività agricole connesse-agriturismi ecc );
–
RC ( limitatamente ai compensi percepiti dagli IAP e CD in qualità di amministratori di società agricole)
La somma di queste voci è tutta da considerare Reddito da lavoro prodotto dall’Attività Agricola.
Nel caso si scegliesse la 1° modalità bisogna allegare Modelli della dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
O in alternativa
2°MODALITA’
Per quantificare il reddito derivante dall’attività agricola si potrà fare riferimento ai principi generali indicati nella circolare applicativa della Regione Siciliana prot.n. 047470 del 24-05-2006 ed esattamente
Formula del reddito agricolo
R= [(C+S)−A ]-P
dove:
•
R = reddito derivante dall’attività agricola (base imponibile)
•
C = compensi conseguiti dalla vendita dei prodotti o servizi agricoli (volume d’affari desunto dal quadro VE, rigo VE50, della dichiarazione IVA)
•
A = acquisti destinati alla produzione (materie prime, sementi, fertilizzanti, ecc.) desunto dal quadro VF, rigo VF25 al netto beni strumentali, della dichiarazione IVA)
•
S = contributi pubblici ricevuti (comunitari, statali, regionali)
•
P = costo del personale al netto degli oneri previdenziali
Spiegazione passo per passo
1.
Compensi conseguiti (C) È tutto il ricavato derivante dalla vendita dei prodotti agricoli o dalle prestazioni di servizi collegati all’attività.
2.
Acquisti per produzione (A) Sono tutte le spese necessarie per ottenere i prodotti, come sementi, fertilizzanti, mangimi, prodotti chimici, ecc. Si sottraggono perché rappresentano costi sostenuti per generare il reddito.
3.
Contributi pubblici (S) Si sommano eventuali contributi ricevuti a livello comunitario, statale o regionale, perché aumentano il reddito disponibile dell’azienda.
4.
Costo del personale (P)
Include solo la retribuzione netta del personale, al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda. Questo importo si sottrae dalla base imponibile perché rappresenta un costo necessario all’attività
Ottenuto il reddito agricolo, con la 2°modalità, nei casi di assetti societari:
-deve essere rapportato alla quota di partecipazione di ogni singolo soggetto componente la società ( per esempio nel caso di una società semplice);
– nel caso di Società di capitali Srl, il risultato di bilancio Ante Imposte deve essere riproporzionato sulla base della quota di partecipazione e, limitatamente agli amministratori iscritti all’Inps come IAP/CD, sommato al compenso percepito nel corso dell’esercizio.
Nel caso si scegliesse la 2° modalità bisogna allegare Dichiarazione di Atto notorio a firma di ogni singolo soggetto individuato allegando dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari ( media delle tre annualità fiscali) e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
Per la dimostrazione del Reddito prodotto dall’attività agricola AL 80% – 5 PUNTI si puo’ procedere con due modalità:
1°MODALITA’
Il Reddito prodotto dall’attività agricola proviene dai quadri della dichiarazione dei redditi:
–
RA ( Reddito agrario e dominicale);
–
RF (regime ordinario), RG(regime semplificato) o RD (attività agricole connesse-agriturismi ecc );
–
RC ( limitatamente ai compensi percepiti dagli IAP e CD in qualità di amministratori di società agricole)
La somma di queste voci è tutta da considerare Reddito da lavoro prodotto dall’Attività Agricola.
Nel caso si scegliesse la 1° modalità bisogna allegare Modelli della dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
O in alternativa
2°MODALITA’
Per quantificare il reddito derivante dall’attività agricola si potrà fare riferimento ai principi generali indicati nella circolare applicativa della Regione Siciliana prot.n. 047470 del 24-05-2006 ed esattamente
Formula del reddito agricolo
R= [(C+S)−A ]-P
dove:
•
R = reddito derivante dall’attività agricola (base imponibile)
•
C = compensi conseguiti dalla vendita dei prodotti o servizi agricoli (volume d’affari desunto dal quadro VE, rigo VE50, della dichiarazione IVA)
•
A = acquisti destinati alla produzione (materie prime, sementi, fertilizzanti, ecc.) desunto dal quadro VF, rigo VF25 al netto beni strumentali, della dichiarazione IVA)
•
S = contributi pubblici ricevuti (comunitari, statali, regionali)
•
P = costo del personale al netto degli oneri previdenziali
Spiegazione passo per passo
1.
Compensi conseguiti (C) È tutto il ricavato derivante dalla vendita dei prodotti agricoli o dalle prestazioni di servizi collegati all’attività.
2.
Acquisti per produzione (A) Sono tutte le spese necessarie per ottenere i prodotti, come sementi, fertilizzanti, mangimi, prodotti chimici, ecc. Si sottraggono perché rappresentano costi sostenuti per generare il reddito.
3.
Contributi pubblici (S) Si sommano eventuali contributi ricevuti a livello comunitario, statale o regionale, perché aumentano il reddito disponibile dell’azienda.
4.
Costo del personale (P)
Include solo la retribuzione netta del personale, al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda. Questo importo si sottrae dalla base imponibile perché rappresenta un costo necessario all’attività
Ottenuto il reddito agricolo nei casi di assetti societari:
-deve essere rapportato alla quota di partecipazione AD ALMENO 1 RAPPRESENTANTE LEGALE componente la società ( per esempio nel caso di una società semplice);
– nel caso di Società di capitali Srl, il risultato di bilancio Ante Imposte deve essere riproporzionato AD ALMENO 1 RAPPRESENTANTE LEGALE sulla base della quota di partecipazione e/o con il compenso da amministratore solo IAP/CD
Nel caso si scegliesse la 2° modalità bisogna allegare Dichiarazione di Atto notorio a firma di almeno 1 rappresentante legale allegando dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari ( media delle tre annualità fiscali) e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6. Il Soggetto che deve essere in possesso del CRITERIO : Almeno 1 Rappresentante legale
* * * * * * *
I REDDITI DA PENSIONI SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL REDDITO LAVORO AGRICOLO.
SONO AMMESSI, PER OGNI SOGGETTO ALTRI REDDITI, PURCHE’ NON DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE.
63) Nel caso in cui un’azienda agricola voglia acquistare un fabbricato su due livelli, con categoria catastale C/6 (livello S1) e F/5 (Pianto Terra) adiacente al proprio caseificio aziendale ma ricadente in Zona B del PRG del proprio Comune, si chiede se sia possibile prevedere un investimento per la realizzazione di un magazzino agricolo nel livelloS1 e di un’abitazione del custode al Piano Terra.
Gli investimenti produttivi da realizzare devono essere strettamente finalizzati all’attività agricola, pertanto l’immobile deve essere realizzato in zona E, tuttavia è possibile la realizzazione in zone diverse dalla zona E, per esempio zone P.I.P., tenendo conto delle condizioni specifiche stabilite dal Testo Unico di Edilizia D.P.R. 380/2001 art.6 e 10 e soprattutto in conformità delle Norme Tecniche di Attuazione NTA comunali.
64) In riferimento al paragrafo 8 punto 8.1 “Acquisto terreni”, si fa riferimento alla Carta Italiana del Carbonio Organico del Suolo realizzata dalla Global Soil Partnership (GSP) italiana e inserita nel progetto FAO Global Soil Partnership per la richiesta di applicazione della maggiorazione al 30% sull’investimento totale; si chiede se esista un range di valore che viene accertato dalla predetta cartografia informatica, oppure oltre la presenza di una percentuale di carbonio che sia bassa o alta, la maggiorazione si può acquisire grazie anche ad interventi agronomici, come piantumazione di nuovi impianti, siepi frangivento o altro.
In riferimento al quesito formulato, si forniscono i seguenti chiarimenti.
La Carta Italiana del Carbonio Organico del Suolo, richiamata dal bando e realizzata nell’ambito della Global Soil Partnership (GSP) della FAO, è consultabile al seguente link ufficiale: https://data.apps.fao.org/glosis/?share=f-6756da2a-5c1d-4ac9-9b94-297d1f105e83&lang=en
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di elevare la percentuale di spesa ammissibile per l’acquisto dei terreni fino al 30%, si precisa che non è sufficiente il solo acquisto del terreno, anche qualora esso ricada in aree individuate dalla suddetta mappa come ricche di carbonio organico.
È necessario, infatti, che all’acquisto siano associati investimenti e/o lavorazioni finalizzati all’attivazione di iniziative coerenti con:la conservazione del suolo, la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione ambientale, l’incremento del contenuto di carbonio nei suoli.
Si precisa inoltre che il contenuto di carbonio organico del suolo, così come rilevabile dalla cartografia, deve essere mantenuto o incrementato. Di ciò dovrà essere fornita adeguata evidenza mediante una relazione tecnica, nella quale siano descritte in modo puntuale le iniziative previste, le tecniche adottate e gli interventi colturali programmati, coerenti con gli obiettivi di:conservazione del suolo, riduzione del rischio idrogeologico, tutela ambientale, incremento del carbonio organico nei suoli.
La relazione dovrà pertanto dimostrare la coerenza complessiva dell’intervento con le finalità ambientali richieste dal bando.
65) Nel caso in cui un’azienda voglia acquistare terreni e/o fabbricati, si chiede se gli stessi devono essere presenti nel fascicolo aziendale dell’azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno, come fattispecie “Contratto preliminare di vendita”, e se il compromesso o preliminare di vendita, debba riportare gli estremi di registrazione o meno.
Si, devono essere presenti ed il contratto preliminare di vendita deve essere registrato per avere data certa ed essere opponibile.
66) Si chiede se nell’ambito degli investimenti ammissibili previsti dal bando possa essere considerato ammissibile l’acquisto di un fabbricato funzionale alla realizzazione dell’investimento proposto, qualora lo stesso risulti attualmente oggetto di procedura di vendita tramite asta giudiziaria, fermo restando il rispetto dei requisiti di pertinenza, funzionalità e destinazione d’uso previsti dal bando.
Per l’acquisto di un fabbricato è necessario presentare con l’istanza di finanziamento il contratto preliminare di vendita, la procedura di vendita mediante asta giudiziaria prevede il rispetto di specifiche condizioni e di tempistica particolare; per tali motivi si ritiene non ammissibile.
67) Si chiede di chiarire se tra i soggetti beneficiari – proponenti possano rientrare imprenditori agricoli che intendano partecipare al bando in forma aggregata, costituiti o costituendi sotto forma di consorzi, ATI (Associazione Temporanea di Imprese) o ATS (Associazione Temporanea di Scopo), e quali siano le eventuali condizioni o modalità operative previste per la presentazione della domanda in tali casi.
Le forme di aggregazione sono quelle indicate nell’allegato relativo ai criteri di selezione,
68) Si chiede se un soggetto che ha già presentato per le stesse opere una domanda di aiuti ai sensi del Psr Sicilia2014-2022 Misura 4.1 bando 2024, possa presentare istanza con il bando in questione.
Per le stesse opere non si può partecipare a più bandi a meno che con il bando 2024 le opere risultano non finanziabili
69) In merito al criterio titolarità e cantierabilità si chiede se un’azienda che possiede un progetto in parte cantierabile ed in parte in corso di ottenimento dei relativi pareri/autorizzazioni possa autoattribuirsi il punteggio previsto dal relativo criterio di selezione.
No, per intercettare il punteggio è necessario avere tutte le autorizzazioni
70) In riferimento al criterio di selezione trasformazione del prodotto agricolo primario… omissis, si chiede se tale requisito deve essere posseduto dalla ditta prima della presentazione della domanda, oppure se tale requisito può essere ottenuto prevedendo nel progetto di investimento proposto dall’impresa la realizzazione di strutture adatte alla trasformazione e quindi l’ottenimento dell’O.S.A.
Il requisito deve essere posseduto dall’azienda all’atto della presentazione dell’istanza
71) In riferimento all’acquisto terreni tra la documentazione da allegare alla domanda, al paragrafo 8 del bando è previsto che si alleghi il compromesso o il preliminare di compravendita, poiché la stipula di un compromesso o di un preliminare di compravendita prevede la corresponsione di una acconto come caparra confirmatoria, si chiede se la somma versata come caparra confirmatoria al venditore può essere ritenuta una spesa ammissibile nonostante sia stata sostenuta prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando. Si chiede altresì in riferimento all’Allegato 2 circa l’elevazione della percentuale 30% di fornire chiarimenti circa la documentazione da allegare all’istanza del presente bando che rimanda alla Carta Italiana del Carbonio Organico.
No, le caparre non sono ammissibili prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando (vedi il par. 3.3.1 “Principi generali e termini di eleggibilità della spesa” delle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale “NON SIGC”).
Invece relativamente al secondo punto la Carta Italiana del Carbonio Organico del Suolo, richiamata dal bando e realizzata nell’ambito della Global Soil Partnership (GSP) della FAO, è consultabile al seguente link ufficiale: https://data.apps.fao.org/glosis/?share=f-6756da2a-5c1d-4ac9-9b94-297d1f105e83&lang=en
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di elevare la percentuale di spesa ammissibile per l’acquisto dei terreni fino al 30%, si precisa che non è sufficiente il solo acquisto del terreno, anche qualora esso ricada in aree individuate dalla suddetta mappa come ricche di carbonio organico.
È necessario, infatti, che all’acquisto siano associati investimenti e/o lavorazioni finalizzati all’attivazione di iniziative coerenti con:la conservazione del suolo, la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione ambientale, l’incremento del contenuto di carbonio nei suoli.
Si precisa inoltre che il contenuto di carbonio organico del suolo, così come rilevabile dalla cartografia, deve essere mantenuto o incrementato. Di ciò dovrà essere fornita adeguata evidenza mediante una relazione tecnica, nella quale siano descritte in modo puntuale le iniziative previste, le tecniche adottate e gli interventi colturali programmati, coerenti con gli obiettivi di:conservazione del suolo, riduzione del rischio idrogeologico, tutela ambientale, incremento del carbonio organico nei suoli.
La relazione dovrà pertanto dimostrare la coerenza complessiva dell’intervento con le finalità ambientali richieste dal bando.
72) Si chiede se la documentazione allegata alla domanda deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente sia dalla ditta sia dal tecnico
La documentazione deve essere firmata non digitalmente, ma è obbligatorio allegarla alla domanda in formato digitale
73) In riferimento all’acquisto fabbricati si chiede se gli stessi debbano essere già in possesso di concessione edilizia e di agibilità in fase di presentazione della domanda oppure tali requisiti possono essere ottenuti prima del collaudo finale del progetto
E’ ovvio che un fabbricato oggetto di acquisto debba essere in possesso della concessione edilizia (è realizzato) e del certificato di agibilità, pertanto gli stessi devono essere posseduti in fase di presentazione dell’istanza di sostegno
74) Nel caso di conduzione di terreni in affitto e/o comodato si chiede quanto debba essere la durata minima del contratto
Di regola non è prevista una durata minima, ma in analogia alla precedente programmazione i contratti di affitto e/o comodato devono essere registrati nei modi di legge, e con data di scadenza di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche la clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all’art.1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile per la durata del vincolo predetto
75) i progetti devono prevedere una spesa ammissibile minima non inferiore a 250.000 euro si chiede se tale importo sia comprensivo di spese generali
Si comprende le spese generali
76) La tabella dei criteri di selezione al punto “Caratteristiche del progetto – Titolarità e cantierabilità” stabilisce che vengono attribuiti 14 punti ai progetti muniti di tutti i titoli e le autorizzazioni necessari alla realizzazione dell’investimento, nel caso in cui non siano necessarie autorizzazioni (es. impianti arboreti da frutto, recinzioni et.) si chiede se il punteggio possa essere attribuito
Il punteggio può essere attribuito per tutti gli investimenti che hanno necessità di cantierabilità per la loro esecuzione
77) in riferimento agli investimenti ammissibili punto 8.5 – Macchinari e Attrezzature si chiede se sono considerati ammissibili gli investimenti destinati all’acquisto di attrezzature finalizzate al potenziamento della filiera di stoccaggio e confezionamento dell’olio di oliva, qualora tali attrezzature vadano a essere collocate all’interno di un frantoio aziendale già esistente
Si sono ammissibili
78) In riferimento ai Criteri di selezione – Periodo di mantenimento dell’attività agricola ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo alla “longevità aziendale”, si chiede di specificare quale documento faccia fede per la determinazione della data di inizio attività. In particolare, si chiede se il riferimento sia la data di apertura e/o iscrizione dell’azienda presso la CCIAA, oppure se sia necessario fare riferimento all’estratto INPS che attesti l’effettivo e continuativo esercizio dell’attività agricola nel tempo
Continuità dell’attività oltre il quinquennio; aver garantito continuità dell’attività agricola nel tempo, anche attraverso la conduzione di imprese diverse o successive variazioni della forma giuridica dell’azienda, purché sia dimostrata la permanenza della responsabilità gestionale o imprenditoriale nel settore agricolo.
La continuità si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modifiche dell’assetto giuridico delle imprese coinvolte.
Continuità contributiva INPS: la prova è il certificato INPS; la data di inizio del conteggio è la decorrenza di iscrizione indicata nel certificato, la data finale è la data di presentazione della domanda di sostegno al SIAN.
79) In riferimento al Criteri di selezione – Titolarità e cantierabilità si chiede di chiarire se, per l’attribuzione del punteggio relativo alla “cantierabilità”, il possesso del certificato di agibilità relativo a un fabbricato aziendale, all’interno del quale è prevista esclusivamente l’installazione di nuove attrezzature (e non la realizzazione di opere edili), possa essere considerato titolo valido per il riconoscimento del suddetto punteggio.
No il certificato di agibilità di un edificio destinato esclusivamente all’installazione di attrezzature non permette di intercettare punteggio
80) In riferimento ai Criteri di selezione – Reddito da lavoro derivante da attività agricola, in relazione all’attribuzione del punteggio previsto per i soggetti il cui reddito da lavoro derivi al 100% da attività agricola (ai sensi del TUIR) negli ultimi tre esercizi finanziari, si chiede di specificare se, ai fini del computo di tale percentuale, i redditi da pensione (di qualsiasi natura) debbano essere considerati o meno come reddito da lavoro non agricolo, concorrendo quindi a ridurre la percentuale di reddito agricolo
I redditi da pensione sono esclusi dal calcolo del reddito agricolo.
81) Si chiede in caso di un giovane/nuovo insediato, potenzialmente beneficiario dell’intervento SRE01 insediamento giovani agricoltori o intervento SR02 Piano Strategico della PAC 2023-2027, se gli interventi previsti nel piano aziendale presentato per le misure precedentemente descritte, possono essere inserite nel piano di finanziamento degli investimenti con l’intervento SRD01 coerentemente con le spese ammissibili, in quanto le opere vanno a completare il piano economico di miglioramento aziendale complessivo
Si, a condizione che vengano rispettati gli obblighi e vincoli temporali previsti dai bandi interventi SRE01 e SRE02 del PSP 2023/2027.
82) In riferimento ai criteri di selezione – Titolarità e cantierabilità, si chiede se un intervento che richiede solo l’ottenimento di N.O. ai fini del vincolo idrogeologico, o N.O. Ente Parco per zone a vincolo, o N.O. Sovraintendenza per autorizzazione paesaggistica per opere Strumentali che non prevedono Permesso di Costruire e/o SCIA Edilizia (esempio trasformazioni agrarie ed idrauliche, nuovi impianti colturali poliennali) possa ottenere l’attribuzione dei 14 punti previsti
Il punteggio può essere attribuito per tutti gli investimenti che hanno necessità di cantierabilità per la loro esecuzione
83) Si chiede se per un intervento di realizzazione struttura per alloggio custode è previsto massimale di intervento e/o di superficie da destinare a tale opera
Il bando a tal proposito non fa alcun riferimento, non prevede limitazioni ma è evidente che l’alloggio del custode deve essere dimensionato e proporzionato alla reali esigenze aziendali e alle finalità previste da bando. La parametrazione degli spazi interni per un alloggio di servizio destinato a un custode con famiglia deve rispondere a requisiti normativi igienico-sanitari. L’alloggio del custode viene commisurato come unità immobiliare di tipo civile o economico. L’alloggio deve garantire la vivibilità per un max nucleo familiare di 4 persone.
84) L’allegato 8 del bando recita “Non sono ammesse le pensioni” si chiede di chiarire se ai pensionati non possa essere riconosciuto il criterio di selezione o se l’importo della pensione non viene preso in considerazione per il calcolo del reddito da lavoro del soggetto.
L’importo della pensione non influisce sul calcolo del reddito da lavoro.
85) Una Società iscritta nel Registro delle Imprese con qualifica di impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c., con oggetto sociale esclusivamente agricolo. L’attività esercitata comprende la produzione di vino nell’ambito dell’impresa vitivinicola, con codice ATECO 11.02,10, e come attività secondaria coltivazione di uva (codice 01.21.00), e altre attività di supporto alla produzione vegetale n.c.a. (codice 01.61,99), e servizi di alloggio in aziende agricole (codice 55.20.51) con attività di ristoranti connesse alle aziende agricole (codice 55.20.51). Il Bando prevede che non siano finanziabili strutture di trasformazione quali frantoi e cantine. Si chiede di chiarire se tale previsione debba intendersi riferita esclusivamente alla non ammissibilità di investimenti strutturali relativi a frantoi e cantine oppure estesa anche ai soggetti che, pur qualificati come società agricole, svolgono attività vitivinicola connessa. Si chiede inoltre di confermare l’ammissibilità della partecipazione al bando per investimenti destinati alla produzione agricola primaria es, acquisto di macchinari e attrezzature agricole.
Si conferma l’ammissibilità della partecipazione al bando per investimenti destinati alla produzione agricola primaria es, acquisto di macchinari e attrezzature agricole nei limiti previsti dal cap. 15 – DEMARCAZIONE TRA FONDI, DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO E CUMULO.
86) Nel caso di apertura di P. IVA, e iscrizione alla camera di commercio e posizione Inps nel 2020 ma senza aprire azienda, costituzione di azienda nel 2022 con un nuovo codice aziendale e contratti d’affitto regolarmente registrati con data d’inizio a febbraio 2022, si chiede quale percentuale di contributo è possibile attribuire se 80% o 65%
La percentuale dell’80% è riferita soltanto ai giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e 41 anni insediatisi per la prima volta come “capo azienda” nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, in tutti gli altri casi è il 65%.
87) In riferimento alla perizia asseverata del tecnico progettista che quantifichi, in termini percentuali, la ripartizione territoriale degli investimenti previsti, con indicazione dettagliata delle localizzazioni degli interventi. Si chiede di conoscere il punteggio attribuito all’area di localizzazione in riferimento alla discriminante utilizzata per la valutazione, se in termini di SAU e quindi dimensionale o in termini di quantificazione economica dell’investimento nella SAU di riferimento.
In termini di quantificazione economica dell’investimento nella SAU di riferimento.
88) In riferimento al requisito di accesso n. 8 relativo alla Produzione Standard di cui al capitolo 6 del Bando nel caso di aziende con coltivazioni presenti in più regioni non confinanti, si chiede se il calcolo della PST debba essere effettuato per i soli terreni ricadenti nella Regione siciliana o su tutti i terreni dell’azienda ed inoltre se nel calcolo della PST i valori unitari debbano essere tutti riferiti alla tabella CREA per la Regione Sicilia o alle tabelle di PS vigenti per ogni regione
Il calcolo della PST è riferito ai terreni ricadenti nel territorio della Regione Sicilia secondo i valori tabellari CREA, in ogni caso quelli riportati nel fascicolo aziendale.
89) Si chiede se un giovane che si insedia prima della presentazione del bando in una società già costituita diventando legale rappresentante con quote del 51% concorre all’aliquota di contributo del 80%
Si, se il giovane agricoltore è un soggetto di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti, insediatisi come “capo azienda” nei cinque anni precedenti alla presentazione della presente domanda. Per i criteri dettagliati si rimanda all’articolo 5 e agli allegati VI e VII del Decreto Ministeriale n.660087 del 23 dicembre 2022. Nel caso di società, la qualifica di giovane agricoltore deve essere posseduta dal legale rappresentante.
90) in un progetto dove si deve ampliare una struttura esistente con inserimento di spazi di lavorazione di filiera, uffici, magazzini di scorte, si chiede se rientra tra le spese ammissibili l’ampliamento in sopraelevazione a 1^ piano del fabbricato esistente considerato che tale scelta progettuale è migliorativa da un punto di vista economico e funzionale all’attività
Si, è ammissibile se funzionale all’attività aziendale.
91) Una società composta di n. 2 giovani al di sotto dei 40 anni, dove il legale rappresentante non intende più svolgerne la funzione, nel caso in cui assuma l’incarico l’altro socio, avendo i requisiti previsti per essere iscritto IAP, si chiede se la società viene definita di giovane agricoltori e quindi può avere l’elevazione della aliquota contributiva dell’80%
Il nuovo socio deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e dagli allegati VI e VII del Decreto Ministeriale n.660087 del 23 dicembre 2022.
92) Si chiede se il richiedente che svolge attività di trasformazione e/o confezionamento del proprio prodotto agricolo all’interno della propria azienda in possesso dell’identificativo O.S.A. (Operatore del Settore Alimentare), per l’attribuzione del punteggio è sufficiente che l’azienda abbia i requisiti, senza che effettui alcun investimento
Si, è l’azienda che deve possedere l’identificativo OSA e svolgere attività di trasformazione e/o confezionamento.
93) Per la richiesta dei preventivi, essendo che ci sono problemi con il SIAN, è possibile richiederli tramite PECed allegare richiesta.
Si puo’ ricorrere alla perizia asseverata. Come riportato al cap. 13. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI, CUMULO E COSTI SEMPLIFICATI, in alternativa alla presentazione dei preventivi, è possibile ricorrere: a) alla valutazione tecnica indipendente sui costi formulata dal tecnico progettista tramite perizia asseverata, indicando il percorso seguito (es. indagine di mercato, ecc.);b) prezziario di costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole per la regione Sicilia approvato con D.D.G. n.1344 del 06.04.2023 di cui all’applicativo dedicato. Nell’ambito dei costi semplificati, i costi standard relativi agli arborei da frutto approvati con D.A. n.40/GAB del 31/08/2023.
94) Si chiede se sia ammissibile la realizzazione di un magazzino per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli in un ‘area classificata come P.I.P.; e se esistono prescrizioni o limitazione specifiche per strutture da realizzare in aree P.I.P nell’ambito dell’intervento
In linea di massima si è possibile ma è necessario tenere conto delle prescrizioni dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione NTA comunali in queste specifiche aree e in conformità del Testo Unico di Edilizia D.P.R. 380/2001 art.6 e 10
95) Per gli investimenti “gestione risorse idriche” (impianti irrigui, bacini, stoccaggi) il bando richiede “analisi di impatto ambientale” (CR15-CR22). Si chiede se è obbligatoria la valutazione di impatto Ambientale (VIA) formale per qualsiasi tipo di intervento o solo in casi specifici Quali sono le procedure e i criteri applicabili
Occorre fare riferimento alla normativa vigente in materia (solo nei casi specifici)
96) Si chiede se un progetto viene presentato con 250.000,00 € di spesa complessiva e successivamente in fase di istruttoria subisce dei tagli alla spesa ammessa cosa succede
L’iniziativa progettuale verrà archiviata per inammissibilità per mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dal bando
97) Si chiede di chiarire se la regolarità’ del durc si deve avere alla data di presentazione del bando – l’osservazione nasce dal fatto che nell’allegato 1 della perizia asseverata nella tabella 2 e’ indicato conforme/non conforme
Si deve avere alla data di presentazione dell’istanza di sostegno
98) Il bando non specifica se l’esclusione dei frantoi riguarda solo le opere edili per la realizzazione di “nuovi frantoi” o anche l’ammodernamento di un frantoio aziendale gia esistente mediante acquisto di macchinari o attrezzature. Si precisa che il bando esplicita solo l’esclusione di frantoi e cantine per la realizzazione di fabbricati e le strutture produttive
Riguarda sia le opere edili sia l’ammodernamento relativi alla fase di trasformazione.
99) Nel modello di perizia per acquisto di fabbricati è riportato che il fabbricato potrà avere uso agrituristico. Ciò viene confermato?
No si tratta di un errore di refuso
100) Nel modello di perizia per acquisto di fabbricati è riportato il venditore deve dichiarare l’assenza di precedenti finanziamenti pubblici. A che tipo di finanziamenti pubblici si fa riferimento e da quanto tempo. Ovvero dall’origine del fabbricato ad oggi… negli ultimi 5 anni…
Si fa riferimento a qualunque tipo di finanziamento. Inoltre gli acquisti sia di fabbricati che di terreni non possono avvenire con legami di parentela entro il secondo grado e affini.
101) Nel caso in cui un’azienda agricola voglia acquistare un fabbricato su due livelli, con categoria catastale C/6 (livello S1) e F/5 (Pianto Terra) adiacente al proprio caseificio aziendale ma ricadente in Zona B del PRG del proprio Comune, può andare a prevedere un investimento per la realizzazione di un magazzino agricolo nel livello SI e di un’abitazione del custode al Piano Terra?!
Secondo normativa vigente DPR 380/2001
102) Si chiede se è finanziato l’impianto vigneti per aziende che hanno acquisito i diritti di impianto dalla riserva nazionale?
Si è finanziato.
103) relativamente all’applicazione dei costi standard per l’impianto di colture poliennali nelle isole minori è possibile applicare l’incremento massimo del 30% così come previsto dal prezziario Regionale e come già previsto per l’operazione SRD03?
No non è possibile
104) La valutazione dei costi dovrà avvenire utilizzando uno o entrambi i seguenti metodi: confronto tra preventivi e/o prezzari regionali, listini dei prezzi di mercato o database aggiornati si chiede considerato che nessuna menzione viene più riportata sulla decurtazione del 10% sui prezzi unitari contenuti nel prezziario L.L.P.P. neanche nelle Disposizioni attuative al capitolo 3.6.2. Da questo momento dunque sarà possibile non applicare più la storica decurtazione del 10% sui Prezz.regionali L.L.P.P.
La decurtazione del 10% è sempre vigente
105) I termini per l’esecuzione delle operazioni entro 24 mesi valgono per qualsiasi importo d’investimento e riguardano anche le operazioni di chiusura lavori e saldo.
Il termine di 24 mesi viene assegnato per le opere edili “costruzione di fabbricati” o per investimenti complessi. In tutti gli altri casi i termini di esecuzione lavori sono di 12 mesi
106) Alla domanda va allegata tutta la documentazione richiesta in formato digitale
Si
107) Planimetria generale dell’azienda su base catastale ante e post investimento,riportante l’ubicazione delle colture praticate, strutture e opere da realizzare (ad eccezione dei progetti che prevedono l’acquisto di solo macchine ed attrezzature mobili per i quali si dovrà presentare la planimetria aziendale sempre su base catastale)
La planimetria generale dell’azienda deve essere sempre presentata
108) Si chiede nel caso in cui il proponente sia una struttura associativa (coop, o.p. etc) cosa si intende per prodotto aziendale se quello conferito dai soci rispetto a quello eventualmente acquistato da terzi, oppure, quello eventualmente presente solo ed esclusivamente nel fascicolo aziendale del soggetto associativo. E ancora, se il proponente associativo deve avere necessariamente come codice ateco principale quello agrumicolo, giacché si occupa principalmente di lavorazione del prodotto per conto dei soci conferitori. Infine, se è eventualmente obbligatorio che siano presenti nel fascicolo del soggetto associativo dei terreni agrumetati.
Il prodotto aziendale si desume dal fascicolo aziendale del soggetto associativo proponente, nel quale deve essere presente il prodotto oggetto di lavorazione.
109) Si chiede se il punteggio sia cumulabile in caso di investimento su più comparti produttivi.
No, il punteggio non si cumula
110) Si chiede se un’azienda zootecnica che alleva galline ovaiole per produzione di uova, con invio delle ovaiole al macello esterno a fine ciclo produttivo e vendita pollastre da vita, rientri nel “comparto zootecnico: allevamenti per la produzione lattiero-casearia e/o di carni” per ottenere il punteggio 13?
Si rientra nel comparto zootecnico
111) Relativamente al comparto olivicolo, il valore relativo alla produzione standard per “uliveti totali” si chiede quando si applica, quando si hanno olive a duplice attitudine
Il valore della PST del comparto olivicolo si rileva dal punto 8 della tabella riportata al par.6: Beneficiari e requisita di accesso.
112) per l’attribuzione del punteggio, per quanto riguarda la declaratoria, viene richiesta la localizzazione della maggior parte della SAU (oltre il 50%) in una determinata area, invece per quanto riguarda la documentazione a supporto, viene richiesta una perizia asseverata che faccia riferimento alla localizzazione dell’intervento. Nel caso in cui l’intervento è localizzato in un Comune in zona D ma la maggior parte della SAU aziendale è in zona C, o viceversa, quale punteggio va attribuito, quello deila zona D (localizzazione dell’intervento) o quello della zona C, localizzazione di oltre il 50% della SAU?
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si tiene conto della localizzazione degli investimenti da effettuare e pertanto si identifica la zona dove ricade la maggiore parte delle opere
113) criteri richiedono conformità del primo insediamento ai “criteri e requisiti stabiliti nell’articolo 5 del DM n. 660087/23.12.2022” (età ≤40 anni, titoli formativi specifici ecc.). Si chiede Quali documenti specifici deve produrre il tecnico progettista nella perizia asseverata per attestare: 1. Conformità del primo insediamento ai requisiti dell’art. 5 DM 660087/2022 2. Continuità attività agricola oltre i 5 anni nella medesima impresa 3. Iscrizione INPS continuativa
Ai fini dell’attribuzione del punteggio e della verifica dei criteri di selezione dell’intervento SRD01, l’applicazione dei requisiti varia in funzione del momento dell’insediamento del richiedente:
- Insediamento avvenuto entro il quinquennio precedente la domanda di sostegno:
Il richiedente deve risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 5 del DM prot. n. 660087/2022, necessari per la qualificazione come giovane agricoltore.
Insediamento avvenuto oltre il quinquennio precedente la domanda di sostegno ( scaglioni post- quinquennale, post-decennale, post-quindicennale, post-ventennale):
- aver avviato, in qualità di capo azienda, con requisito anagrafico non piu’ di 40 anni, un’attività agricola ai sensi della normativa vigente oltre il primo quinquennio dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
- risultare attivo nel settore agricolo al momento della presentazione della domanda e iscritto alla previdenza agricola (INPS) come IAP e/o CD;
- aver garantito continuità dell’attività agricola nel tempo, anche attraverso la conduzione di imprese diverse o successive variazioni della forma giuridica dell’azienda, purché sia dimostrata la permanenza della responsabilità gestionale o imprenditoriale nel settore agricolo.
La continuità si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modifiche dell’assetto giuridico delle imprese coinvolte.
Per cui la documentazione varia in funzione della casistica che puo’ essere differente, ai fini esemplificativi:
- attestati e/o diplomi e titoli di studio di cui all’art 5 lett. c) del D.M. 660087 del 23/12/2022 (solo nel caso di insediamento entro il quinquennio precedente la domanda di sostegno) ;
- fascicolo aziendale, visura storica rilasciata dalla CCIAA;
- scheda Persona Completa della Camera di Commercio documento ufficiale, estratto dal Registro Imprese, che elenca tutte le cariche attuali e storiche (cessate) ricoperte da una persona fisica o giuridica in società italiane;
- estratto contributivo storico rilasciato dall’INPS.
- Insediamento avvenuto entro il quinquennio precedente la domanda di sostegno:
114) Si chiede se la posizione INPS debba essere posseduta dall’azienda o dal soggetto proponente
La posizione INPS deve essere posseduta del soggetto richiedente il sostegno sia esso persona fisica o persona giuridica.
115) La richiesta di un’asseverazione su requisiti (decennali ed oltre) riferibili al D.M. del 2022, appare irrichiedibile, reddito da lavoro delle ultime tre annualità fiscali che derivi esclusivamente da attività agricola la materia trattata non è tecnica ma di tipo contabile-fiscale si chiede chi deve rilasciare l’asseverazione. Inoltre succede nelle società di persone che un socio abbia già conseguito l’età pensionabile e quindi la pensione ma continua ad esercitare l’attività quale socio e percepire i redditi dalla società agricola si chiede se in questo caso il reddito è assolto al 100%
la perizia asseverata deve essere redatta e sottoscritta da un tecnico competente in materia sulla scorta della documentazione in suo possesso.
Per la dimostrazione del Reddito prodotto dall’attività agricola al 100% – 10 PUNTI si può procedere con due modalità:
1° MODALITA’
Il Reddito prodotto dall’attività agricola proviene dai quadri della dichiarazione dei redditi:
- RA ( Reddito agrario e dominicale);
- RF (regime ordinario), RG(regime semplificato) o RD (attività agricole connesse-agriturismi ecc );
- RC ( limitatamente ai compensi percepiti dagli IAP e CD in qualità di amministratori di società agricole)
La somma di queste voci è tutta da considerare Reddito da lavoro prodotto dall’Attività Agricola.
Nel caso si scegliesse la 1° modalità bisogna allegare Modelli della dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
O in alternativa – 2°MODALITA’
Per quantificare il reddito derivante dall’attività agricola si potrà fare riferimento ai principi generali indicati nella circolare applicativa della Regione Siciliana prot.n. 047470 del 24-05-2006 ed esattamente
Formula del reddito agricolo
R= [(C+S)−A ]-P
dove:
- R = reddito derivante dall’attività agricola (base imponibile)
- C = compensi conseguiti dalla vendita dei prodotti o servizi agricoli (volume d’affari desunto dal quadro VE, rigo VE50, della dichiarazione IVA)
- A = acquisti destinati alla produzione (materie prime, sementi, fertilizzanti, ecc.) desunto dal quadro VF, rigo VF25 al netto beni strumentali, della dichiarazione IVA)
- S = contributi pubblici ricevuti (comunitari, statali, regionali)
- P = costo del personale al netto degli oneri previdenziali
Spiegazione passo per passo
- Compensi conseguiti (C)
È tutto il ricavato derivante dalla vendita dei prodotti agricoli o dalle prestazioni di servizi collegati all’attività. - Acquisti per produzione (A)
Sono tutte le spese necessarie per ottenere i prodotti, come sementi, fertilizzanti, mangimi, prodotti chimici, ecc. Si sottraggono perché rappresentano costi sostenuti per generare il reddito. - Contributi pubblici (S)
Si sommano eventuali contributi ricevuti a livello comunitario, statale o regionale, perché aumentano il reddito disponibile dell’azienda. - Costo del personale (P)
Include solo la retribuzione netta del personale, al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda. Questo importo si sottrae dalla base imponibile perché rappresenta un costo necessario all’attività
Ottenuto il reddito agricolo, con la 2°modalità, nei casi di assetti societari:
- deve essere rapportato alla quota di partecipazione di ogni singolo soggetto componente la società ( per esempio nel caso di una società semplice);
- nel caso di Società di capitali Srl, il risultato di bilancio Ante Imposte deve essere riproporzionato sulla base della quota di partecipazione e, limitatamente agli amministratori iscritti all’Inps come IAP/CD, sommato al compenso percepito nel corso dell’esercizio.
Nel caso si scegliesse la 2° modalità bisogna allegare Dichiarazione di Atto notorio a firma di ogni singolo soggetto individuato allegando dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari ( media delle tre annualità fiscali) e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
Per la dimostrazione del Reddito prodotto dall’attività agricola AL 80% – 5 PUNTI si puo’ procedere con due modalità:
1°MODALITA’
Il Reddito prodotto dall’attività agricola proviene dai quadri della dichiarazione dei redditi:
- RA ( Reddito agrario e dominicale);
- RF (regime ordinario), RG(regime semplificato) o RD (attività agricole connesse-agriturismi ecc );
- RC ( limitatamente ai compensi percepiti dagli IAP e CD in qualità di amministratori di società agricole)
La somma di queste voci è tutta da considerare Reddito da lavoro prodotto dall’Attività Agricola.
Nel caso si scegliesse la 1° modalità bisogna allegare Modelli della dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6.
O in alternativa
2°MODALITA’
Per quantificare il reddito derivante dall’attività agricola si potrà fare riferimento ai principi generali indicati nella circolare applicativa della Regione Siciliana prot.n. 047470 del 24-05-2006 ed esattamente
Formula del reddito agricolo
R= [(C+S)−A ]-P
dove:
- R = reddito derivante dall’attività agricola (base imponibile)
- C = compensi conseguiti dalla vendita dei prodotti o servizi agricoli (volume d’affari desunto dal quadro VE, rigo VE50, della dichiarazione IVA)
- A = acquisti destinati alla produzione (materie prime, sementi, fertilizzanti, ecc.) desunto dal quadro VF, rigo VF25 al netto beni strumentali, della dichiarazione IVA)
- S = contributi pubblici ricevuti (comunitari, statali, regionali)
- P = costo del personale al netto degli oneri previdenziali
Spiegazione passo per passo
- Compensi conseguiti (C)
È tutto il ricavato derivante dalla vendita dei prodotti agricoli o dalle prestazioni di servizi collegati all’attività. - Acquisti per produzione (A)
Sono tutte le spese necessarie per ottenere i prodotti, come sementi, fertilizzanti, mangimi, prodotti chimici, ecc. Si sottraggono perché rappresentano costi sostenuti per generare il reddito. - Contributi pubblici (S)
Si sommano eventuali contributi ricevuti a livello comunitario, statale o regionale, perché aumentano il reddito disponibile dell’azienda. - Costo del personale (P)
Include solo la retribuzione netta del personale, al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda. Questo importo si sottrae dalla base imponibile perché rappresenta un costo necessario all’attività
Ottenuto il reddito agricolo nei casi di assetti societari:
- deve essere rapportato alla quota di partecipazione AD ALMENO 1 RAPPRESENTANTE LEGALE componente la società ( per esempio nel caso di una società semplice);
- nel caso di Società di capitali Srl, il risultato di bilancio Ante Imposte deve essere riproporzionato AD ALMENO 1 RAPPRESENTANTE LEGALE sulla base della quota di partecipazione e/o con il compenso da amministratore solo IAP/CD
Nel caso si scegliesse la 2° modalità bisogna allegare Dichiarazione di Atto notorio a firma di almeno 1 rappresentante legale allegando dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi. Restano fermi il numero degli esercizi finanziari ( media delle tre annualità fiscali) e le casistiche per impresa come individuate dal punto 1 al punto 6. Il Soggetto che deve essere in possesso del CRITERIO : Almeno 1 Rappresentante legale
I REDDITI DA PENSIONI SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL REDDITO LAVORO AGRICOLO.
SONO AMMESSI, PER OGNI SOGGETTO ALTRI REDDITI, PURCHE’ NON DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE.116) Al paragrafo 8 Tipologie di investimenti, sottoparagrafo 1 Acquisto Terreni è precisato Al Paragrafo 8 Tipologie di investimenti ammissibili, Sottoparagrafo 1. Acquisto Terreni è precisato che ” .. è ammesso fino al 10% delle spese ammissibili dell’operazione. Tale percentuale può raggiungere un valore massimo del 30% delle spese ammissibili qualora …”, mentre al Sottoparagrafo 2 Acquisto Fabbricati è precisato che “/ valore complessivo degli immobili non può eccedere il 50% delle spese ammissibili dell’operazione.”. La stessa affermazione è ripetuta nell’ultimo trattino relativo alla Documentazione Specifica da allegare alla domanda dove, viene fatta la distinzione tra la Relazione tecnica per l’acquisto dei terreni (ottavo trattino) e la Relazione tecnica per l’acquisto fabbricati (ultimo trattino). Nella descrizione di quest’ultima, infatti, quando si parla di immobili ci si riferisce chiaramente ai fabbricati. Si rappresenta che nell’analogo Paragrafo 8 contenuto nel Bando Interventi SRD13 tale aspetto è ben definito. Si chiede se, nel caso di acquisto sia di terreni che di fabbricati tali percentuali possano essere sommate, cosi come consentito nel Bando SRD13. Al Paragrafo 8 Tipologie di investimenti ammissibili, Sottoparagrafo 4 Miglioramenti fondiari, lettera b, Si chiede di confermare l’ammissibilità al finanziamento degli interventi decritti alla lettera b);
Si è possibile
117) L’azienda in questione ha già un permesso di costruire per l’edificazione dell’opificio aziendale ed ha già avviato i lavori di sbancamento del terreno. Si chiede se l’intervento, al netto dei lavori già realizzati e delle spese già sostenute, sarebbe ammissibile al finanziamento
Si è ammissibile al netto dei lavori realizzati
118) Si chiede di sapere se, ai fini della partecipazione al bando, la cooperativa possa presentare domanda di sostegno per investimenti relativi all’ adeguamento del magazzino e all’acquisto di macchine e attrezzature per la trasformazione/confezionamento, e se, nel caso specifico, possa ritenersi soddisfatto il requisito previsto dal bando secondo cui: oltre il 50% del prodotto trasformato e/o commercializzato deve provenire da produzione propria, considerando come produzione propria sia: * il prodotto ottenuto nei terreni condotti direttamente dalla cooperativa, * sia il prodotto conferito dai soci della cooperativa. Si chiede pertanto se il prodotto conferito dai soci possa essere assimilato a produzione propria, ai fini del rispetto del requisito di prevalenza.
No, ai fini del rispetto del requisito, oltre il 50% del prodotto deve provenire dai terreni condotti direttamente dalla cooperativa
119) La scrivente azienda agricola è socia di un consorzio/associazione di produttori * regolarmente registrato come Operatore del Settore Alimentare (OSA) e dotato di proprio codice OSA per le attività di lavorazione e confezionamento dei prodotti agricoli. Considerato che: le operazioni di lavorazione e confezionamento dei prodotti aziendali vengono effettuate esclusivamente presso la struttura del consorzio; l’azienda conferisce il proprio prodotto al consorzio, partecipando allo stesso in qualità di socia; si chiede di sapere: se, ai fini della partecipazione alla misura SRD01, sia possibile indicare il codice OSA del consorzio presso cui avviene la lavorazione e il confezionamento, in luogo di un codice OSA aziendale proprio;se, nelle suddette condizioni, sia comunque riconosciuto il punteggio previsto per le attività di lavorazione e confezionamento del prodotto.
No, il punteggio non è attribuibile. occorre indicare il codice OSA aziendale proprio
120) L’Azienda Agricola come ditta individuale opera in ambito agricolo da più di 20 anni con la qualifica di coltivatore diretto e fascicolo aziendale attivo. Ad oggi l’azienda è in procinto di cedere l’intera consistenza aziendale al figlio/a o a terzi con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, il quale ha partecipato alla misura SRE01 per l’insediamento in agricoltura come Giovane Agricoltore. Il Giovane agricoltore una volta acquista l’intera azienda avrebbe intenzione di presentare la domanda di aiuto alla misura SRD01 per accedere al contributo a fondo perduto.
120.1) nel caso in cui il giovane agricoltore prosegua l’attività agricola dell’azienda precedente sotto forma di Ditta individuale, si chiede se sia riconoscibile il punteggio relativo al criterio: “mantenimento dell’attività agricola nel periodo post-ventennale dall’ insediamento” (punti 16).
No, il punteggio non è attribuibile poiché manca il mantenimento dell’attività agricola ai fini del rispetto del criterio il mantenimento dell’attività agricola deve essere in capo a chi conduce l’azienda;
120.2) Si chiede altresì nel caso in cui il giovane agricoltore costituisca una società agricola unitamente al precedente titolare, il quale conferisce l’intera azienda e mantiene una partecipazione nella compagine sociale, garantendo la continuità dell’attività agricola, si chiede se sia riconoscibile il punteggio relativo al criterio: “mantenimento dell’attività agricola nel periodo post-ventennale dall’insediamento” (punti 16).
Si, bisogna garantire continuità dell’attività agricola nel tempo, anche attraverso la conduzione di imprese diverse o successive variazioni della forma giuridica dell’azienda, purché sia dimostrata la permanenza della responsabilità gestionale o imprenditoriale nel settore agricolo.
La continuità si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modifiche dell’assetto giuridico delle imprese coinvolte.
121) Cosa si intende per “si sia insediato per la prima volta in un’azienda agricola come capo azienda, in conformità ai criteri e requisiti stabiliti nell’articolo 5 del DM prot. n. 660087 del 23 dicembre 2022”? se un titolare di azienda agricola ha aperto p.iva 20 anni fa quando aveva meno di 40 anni e l’ha mantenuto per tutta la durata fino ad oggi? Prende 16 punti? Se invece l’ha aperta a 41 anni compiuti o più, non prende nessun punteggio in merito?
Quesito 1
Ai fini dell’attribuzione del punteggio e della verifica dei criteri di selezione dell’intervento SRD01, l’applicazione dei requisiti varia in funzione del momento dell’insediamento del richiedente:
- Insediamento avvenuto entro il quinquennio precedente la domanda di sostegno:
- Il richiedente deve risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 5 del DM prot. n. 660087/2022, necessari per la qualificazione come giovane agricoltore.
- Insediamento avvenuto oltre il quinquennio precedente la domanda di sostegno ( scaglioni post- quinquennale, post-decennale, post-quindicennale, post-ventennale):
- aver avviato, in qualità di capo azienda, con requisito anagrafico non piu’ di 40 anni, un’attività agricola ai sensi della normativa vigente oltre il primo quinquennio dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
- risultare attivo nel settore agricolo al momento della presentazione della domanda e iscritto alla previdenza agricola (INPS) come IAP e/o CD;
- aver garantito continuità dell’attività agricola nel tempo, anche attraverso la conduzione di imprese diverse o successive variazioni della forma giuridica dell’azienda, purché sia dimostrata la permanenza della responsabilità gestionale o imprenditoriale nel settore agricolo. La continuità si considera mantenuta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione o altre modifiche dell’assetto giuridico delle imprese coinvolte.
121) Quesito 2 – spesso il parametro di essersi insediato e aver mantenuto la continuità in campo agricolo non combacia con il parametro relativo all’iscrizione Inps. Se un’azienda è aperta da più di 10 anni (apertura p.iva) ma si è iscritta all’INPS da meno di 10 anni. Non si prende nessun punteggio? O in alternativa si prende quello maggiore o quello minore?
Si ma quello minore;
121) Quesito 3 – “Per i nuovi insediati con attività iniziata da meno di 3 anni: l’attestazione deve riguardare almeno un esercizio finanziario; in caso contrario non potrà essere riconosciuto il punteggio.” Per esercizio finanziario cosa si intende? La dichiarazione dei redditi annuale o 12 mesi consecutivi di apertura? Se un’azienda ha avviato l’attività a novembre 2025 e per quei 2 mesi ha svolto attività agricola, nella dichiarazione 2026 relativa ai redditi 2025 l’unico reddito risulta quello agricolo e quindi è eleggibile al punteggio?
Per esercizio finanziario si intende almeno un anno fiscale;
121) Quesito 4 – Se un giovane si è insediato a gennaio 2026 e nel 2025 era disoccupato e quindi non aveva redditi, può comunque prendere il punteggio relativo al 100% del reddito da lavoro agricolo considerando che è l’unica attività lavorativa presente?
No si deve avere almeno un anno fiscale;
121) Quesito 5 – Il punteggio relativo alle attività di trasformazione e/o confezionamento si può ottenere anche se l’azienda fa vendita online di prodotti agricoli? (confezionando in cartoni per la spedizione).
Si, purchè l’azienda effettui il confezionamento presso un locale idoneo, con codice OSA secondo la normativa vigente.
122) al Cap. 10 lettera “d” si fa obbligo di “non cambiare l’assetto proprietario ovvero non cessare o rilocalizzare un’attività produttiva al di fuori della Regione Siciliana. Si chiede di esplicitare il concetto di proprietario. Si intuisce che i beneficiari che legalmente possono disporre dei beni in termini diretti, non possono vendere quanto oggetto di contributo per almeno cinque anni a far data dal pagamento del contributo finale. Le società di capitali possono avere al proprio interno una fluttuazione azionaria che potrebbe cambiare “l’assetto proprietario” pur rimanendo invariata la struttura della società in termini di scopi e finalità statutarie. In questo caso non cambia “l’assetto proprietario” ma quello societario per cui si ritiene che soddisfa gli obblighi richiesti.
Si è corretto, si chiarisce che l’impegno e l’obbligo stabilito dalla lettera d) del paragrafo 11, vuole significare che un’azienda che riceve il finanziamento si impegna a restare esattamente dove si trova e a non passare di mano per il periodo di tempo minimo di 5 anni dal pagamento finale. In particolare non cambiare l’assetto proprietario significa che i soci o i proprietari che hanno ottenuto il beneficio non possono vendere l’azienda o cedere le proprie quote a terzi. L’identità di chi comanda deve rimanere la stessa.
Non cessare l’attività significa che l’azienda non può chiudere, fallire volontariamente o smettere di produrre, deve restare operativa e vitale.
Non rilocalizzare fuori dalla regione significa che l’attività non può essere spostata altrove in un’altra regione o all’estero, poichè l’obiettivo dei fondi regionali, è che la ricchezza e i posti di lavoro restino sul proprio territorio regionale.
Tuttavia, sono ammissibili modifiche non sostanziali relative ad acquisizioni e/o cessioni di quote qualora:
– non comportino mutamento nel controllo societario;
– siano preventivamente comunicate all’Amministrazione competente;
– siano complessivamente inferiori al 10% per le società semplici e per le società di persone, e al 5% per le società di capitali;
– non comportino mutamenti dei requisiti soggettivi ed oggettivi in riferimento al socio uscente e al socio subentrante, in particolare per quanto attiene ai principi di garanzia e affidabilità dei beneficiari, nel rispetto delle disposizioni generali, del bando e della normativa vigente in materia.
123) In una società composta da quattro componenti con una suddivisione pari ciascuna al 25%; si chiede se uno di loro soci, nella qualità di tecnico progettista (geometra), può presentare il relativo progetto per la realizzazione di un magazzino di lavorazione e conservazione frutta.
Si, il socio professionista, può predisporre il progetto (architettonico, e relativi pareri di propria competenza) senza poter svolgere successivamente la figura del Direttore dei Lavori, ma le prestazioni svolte non potranno essere oggetto di rendicontazione per l’ottenimento del relativo contributo, e ciò al fine di tutelare da irregolarità la procedura d’appalto e/o progetto cofinanziato e quindi salvaguardare gli interessi finanziari dell’UE e degli Stati Membri.
124) al paragrafo 8.5 lett b) del bando SRD01 si legge omissis..Ai fini del dimensionamento delle macchine e degli impianti il prodotto oggetto di lavorazione, trasformazione e commercializzazione deve essere di provenienza aziendale per una quota superiore al 50%. Si chiede se per “prodotto aziendale” si intende solo ed esclusivamente quello derivante dal fascicolo aziendale del beneficiario. E ancora, nel caso di O.P., può essere considerato prodotto aziendale quello condizionato e commercializzato anche se non incluso nel fascicolo aziendale della O.P. ma derivante dal conferimento dei soci. In quest’ultimo caso fa fede quanto previsto dallo statuto e regolamento della OP?
le Organizzazione di Produttori (O.P.) non sono ammesse a beneficiare del sostegno previsto dall’intervento SRD01.
1) Domanda: Si richiede un chiarimento interpretativo in merito a quanto previsto dal Paragrafo 7, punto 7 del Bando Intervento SRD13, laddove si stabilisce che, nel caso di imprese che svolgono esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione e non sono produttrici di materia prima agricola, almeno il 50% della materia prima utilizzata debba essere acquistata direttamente da produttori agricoli di base del territorio regionale siciliano. In particolare, si chiede di conoscere se la suddetta percentuale del 50% debba essere riferita: all’intero volume di materia prima utilizzata dall’azienda (capacità produttiva complessiva), oppure esclusivamente alla capacità produttiva incrementale derivante dall’investimento oggetto di finanziamento (nuovi macchinari/impianti). Il chiarimento richiesto risulta necessario ai fini della corretta impostazione del progetto e del rispetto dei requisiti di ammissibilità e mantenimento previsti dal bando.
La percentuale è riferita alla capacità produttiva complessiva dell’azienda
2) Domanda: al capitolo 5 è indicato che non si possono finanziare “cantine e/o frantoi” ed al Cap. 6 (sicuramento per un refuso in quanto continuazione del Cap. 5) è indicato “Tuttavia, per il comparto olivicolo è possibile finanziare strutture di trasformazione per le olive da mensa” Al Cap. 7 è indicato l’esclusione “espressamente per gli imprenditori che svolgono esclusivamente attività di selvicoltura ed acquacoltura”. a) E’ confermato che gli interventi sui frantoi non sono ammissibili b) E’ possibile, pertanto, finanziare una attività di imbottigliamento e commercializzazione di olio di semi per una società ex-novo o esistente
Risposta:
- in riferimento alle cantine e/o frantoi non sono ammissibili finanziamenti per strutture di trasformazione. Solo per il comparto olivicolo è possibile finanziare interventi sulla filiera quali imbottigliamento, confezionamento, stoccaggio etc.
- è possibile finanziare strutture di trasformazione per olive da mensa (non è un refuso di stampa).
- si è possibile finanziare attività di imbottigliamento e commercializzazione di olio di semi.
3) Domanda: al Cap. 7 si indica e successivamente si ribadisce, l’esclusione di soggetti che hanno presentato o intendano presentare istanza di finanziamento secondo quanto previsto all’intervento SRD13 dei PIF. Ciò significa: a) Che non è possibile partecipare al bando di che trattasi in maniera tassativa per qualunque investimento l’imprenditore volesse prevedere b) Oppure si riferisce, secondo il concetto generale sulla duplicità di intervento, ad investimenti previsti sia nel piano da presentare che nei PIF presentati o da presentare c) E se, ad esempio, il beneficiario è titolare di un frantoio e relativo impianto di imbottigliamento e commercializzazione ed ha presentato un piano di investimenti con i PIF ed ora volesse prevedere un impianto per le olive da mensa oppure esclusivamente un impianto di imbottigliamento e commercializzazione olii di semi non inseriti in nessun programma di investimenti, ivi compreso i PIF, varrebbe sempre quanto indicato nel presente bando e, cioè, la non possibilità di presentare istanza
Risposta: non possono partecipare al bando SRD13 chi abbia presentato o chi intenda presentare istanza con il bando dei PIF, la presentazione di una istanza esclude l’altra tassativamente.
4) Domanda: Sempre al Cap 7 si parla di contratti pluriennali obbligatori da presentare “entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva o dall’elenco delle domande finanziabili” con validità quinquennale a fa data dal pagamento finale del contributo, indicando prezzo, modalità e tempi di pagamento etc. Si chiedono chiarimenti nel senso che: a) Si ritiene che la tempistica richiesta sembra eccessiva tenuto conto che il mercato di riferimento dei prodotti agricoli è considerabile alquanto volatile; b) Si ritiene, altresì, che proprio per quanto detto prima, un imprenditore operante in qualunque settore produttivo non può vincolarsi su modalità e prezzi in quanto non è nelle condizioni di prevedere l’andamento del mercato a breve termine o addirittura per una “lunga” durata di tempo circa la validità dei contratti richiesta dal bando. Le modalità si potrebbero indicare richiesto, ma sul prezzo da praticare varrebbero sempre le migliori condizioni di mercato, anche su indicazione di rilevazioni dati tramite ISMEA;
Risposta: no, devono essere prodotti contratti pluriennali con data certa di scadenza.
5) Domanda: alla pagina 12 – Cap. 9.1 viene indicata la “ documentazione da allegare alla domanda di sostegno per il punto 1”. Si ritiene che si tratti di un refuso in quanto è riferibile a tutte le spese previste dal Cap.9.1. Stesso discorso per quanto indicato al Cap. 9.3 E’ così?
Risposta: non è un refuso, è da intendersi “documentazione da allegare alla domanda di sostegno per il punto1 del capitolo 9, pertanto 9.1; stessa cosa per il punto 3.
6) Domanda: al Cap. 9.4 – viene indicato il massimo delle spese generali che è il 12%. Successivamente, secondo un distinguo indicato ai Cap. 9.4.1 e 9.4.2 , vengono indicate alcune percentuali per spese o figure professionali, del 7% e del 5% (con un massimo dell’1% per ogni singola figura professionale inserite in “specifiche long list“). Si chiede di chiarire se alle figure professionali richiamate al Cap. 9.4.2 relative alla certificazione della spesa, ancorchè coinvolte anche nella fase di progettazione, le spettanze riconoscibili rimarrebbero nell’ambito dell’1% indicato o farebbero complessivamente cumulo nell’ambito del 12%, ivi compreso le altre spese previste al Cap. 9.4.2
Risposta: la percentuale dell’1% per certificazioni di spesa da destinare a figure professionale inserite in specifiche “long list” rientra nel 5% previsto dal paragrafo 9.4.2 “altre spese”. La percentuale del 12% è da ritenersi omnicomprensiva.
7) Domanda: al Cap. 9.4.2 si fa riferimento alle modalità di tracciatura delle spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno o dopo la presentazione della stessa ma prima dell’emissione del provvedimento concessivo. Si evidenzia che dall’iter istruttorio, la domanda di finanziamento potrebbe essere dichiarata inammissibile totalmente o parzialmente e soltanto dopo l’emissione della graduatoria definitiva e relativo decreto concessivo, il beneficiario avrà contezza di quanto la Pubblica Amministrazione ha ritenuto ammissibile. Gli investimenti realizzati, fatturati e pagati prima delle predette procedure e successivamente ritenuti non ammissibili, il beneficiario non ha l’obbligo della “rendicontazione” e, pertanto, tali fatture avrebbero delle “indicazioni” che non consentirebbero altro uso agevolativo, qualora si presentasse lo strumento finanziario. Si chiede, pertanto, di individuare una procedura diversa soltanto per questa tipologia di fatture.
Risposta: no, non è ammessa alcuna deroga; la scelta di tracciare le fatture che giustificano le spese sostenute prima della presentazione dell’istanza, (quali studi di fattibilità, relazioni geologiche, indagini topografiche, consulenze ingegneristiche ecc.), rimane in capo al soggetto richiedente.
8) Domanda: al Cap. 11 lettera “d” si fa obbligo di “non cambiare l’assetto proprietario ovvero non cessare o rilocalizzare un’attività produttiva al di fuori della Regione Siciliana. Si chiede di esplicitare il concetto di proprietario. Si intuisce che i beneficiari che legalmente possono disporre dei beni in termini diretti, non possono vendere quanto oggetto di contributo per almeno cinque anni a far data dal pagamento del contributo finale. Le società di capitali possono avere al proprio interno una fluttuazione azionaria che potrebbe cambiare “l’assetto proprietario” pur rimanendo invariata la struttura della società in termini di scopi e finalità statutarie. In questo caso non cambia “l’assetto proprietario” ma quello societario per cui si ritiene che soddisfa gli obblighi richiesti.
Risposta: si è corretto, si chiarisce che l’impegno e l’obbligo stabilito dalla lettera d) del paragrafo 11, vuole significare che un’azienda che riceve il finanziamento si impegna a restare esattamente dove si trova e a non passare di mano per il periodo di tempo minimo di 5 anni dal pagamento finale. In particolare non cambiare l’assetto proprietario significa che i soci o i proprietari che hanno ottenuto il beneficio non possono vendere l’azienda o cedere le proprie quote a terzi. L’identità di chi comanda deve rimanere la stessa.
Non cessare l’attività significa che l’azienda non può chiudere, fallire volontariamente o smettere di produrre, deve restare operativa e vitale.
Non rilocalizzare fuori dalla regione significa che l’attività non può essere spostata altrove in un’altra regione o all’estero, poichè l’obiettivo dei fondi regionali, è che la ricchezza e i posti di lavoro restino sul proprio territorio regionale.
Tuttavia, sono ammissibili modifiche non sostanziali relative ad acquisizioni e/o cessioni di quote qualora:
- non comportino mutamento nel controllo societario;
- siano preventivamente comunicate all’Amministrazione competente;
- siano complessivamente inferiori al 10% per le società semplici e per le società di persone, e al 5% per le società di capitali;
- non comportino mutamenti dei requisiti soggettivi ed oggettivi in riferimento al socio uscente e al socio subentrante, in particolare per quanto attiene ai principi di garanzia e affidabilità dei beneficiari, nel rispetto delle disposizioni generali, del bando e della normativa vigente in materia.
9) Domanda: al Cap. 17 secondo capoverso, si parla della elegibilità di spese sostenute fino a 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di sostegno mentre al punto n. 9 del Cap. 26.3 si parla di 12 mesi .
Risposta: il termine corretto è 24 mesi
10) Domanda: al punto n. 9 del cap. 26.3 è indicato che le fatture degli gli onorari di professionisti o consulenti devono essere accompagnate da parcelle redatte ai sensi del D.M. 140/2012. I rapporti tra i professionisti ed il committente privato sono stati liberalizzati e, nella fattispecie, sono frutto di una applicazione percentuale massima rispetto all’importo del progetto presentato che viene contrattualizzato liberamente tra le parti. Pertanto, si chiede di chiarire questo aspetto.
Risposta: il D.M. 140/2012 è richiamato nell’ambito del PSR non come tariffa obbligatoria o vincolante, bensì esclusivamente come parametro tecnico di riferimento ai fini della verifica della congruità, ragionevolezza e proporzionalità delle spese professionali ammesse a contributo.
Il richiamo al D.M. 140/2012 risponde esclusivamente all’esigenza di disporre di un criterio oggettivo e uniformante per la valutazione della ammissibilità e congruità delle spese tecniche, in coerenza con i principi di buon andamento, sana gestione finanziaria e corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
11) Domanda: in riferimento ai Criteri di selezione si chiede se: – nel principio di selezione – comparti produttivi – un mangimificio rientra nella categoria “comparto cerealicolo”; – nel comparto “cerealicolo”, cosa si intende per “in parte, a quella animale” – il comparto avicolo da uova rientra nel comparto zootecnico
Risposta:
- si, un mangimificio rientra nel comparto produttivo cerealicolo
- è da intendersi anche quella animale
- per il comparto avicolo da uova il punteggio attribuito sarà quello relativo ad “altri comparti”
12) Domanda: Per la richiesta dei preventivi, essendo che ci sono problemi con il SIAN, è possibile richiederli tramite PEC ed allegare richiesta.
Risposta: la procedura corretta relativa all’acquisizione dei preventivi rimane quella formulata tramite l’applicativo “Gestione preventivi per domanda di sostegno” presente nella piattaforma SIAN”.
Tuttavia:
- tenuto conto della natura specialistica che caratterizza numerosi beni strumentali connessi ai processi di diversificazione delle attività agricole (circostanza che può rendere oggettivamente complesso il reperimento di preventivi tra loro pienamente comparabili);
- considerato, altresì, che il ricorso alla perizia asseverata quale strumento di valutazione tecnica indipendente dei costi risulta coerente con il quadro regolamentare vigente ed è idoneo a garantire il rispetto del principio di ragionevolezza e congruità della spesa, si comunica la possibilità di avvalersi della Valutazione tecnica indipendente sui costi.
La congruità della spesa potrà, pertanto, essere attestata mediante perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato all’esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle vigenti disposizioni normative, iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale. Il professionista, sotto la propria responsabilità, attesterà l’autenticità e la veridicità dei contenuti della perizia, rispondendo professionalmente e penalmente di eventuali dichiarazioni mendaci.
Nella perizia asseverata dovrà essere fornita adeguata dimostrazione dei prezzi di riferimento adottati e/o dell’analisi tecnico-economica utilizzata per la determinazione dei costi.
13) Domanda: Una società che ha iniziato l’attività il 04/02/2025, nel Commercio all’ingrosso di ortaggi con Codice Ateco 46.31.10, può partecipare al Bando SRD13 inserendo il Codice Ateco 10.39.00 Altre attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi ? Nel caso sia possibile, prima della presentazione della domanda deve inserire il codice 10.39.00 senza che sia data l’inizio dell’attività
Risposta: si, può partecipare al bando, ma se intende svolgere attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi deve essere in possesso del codice Ateco di riferimento
14) Domanda: si chiede se l’acquisto di camion con autobotte per il trasporto del mangime è ammessa
Risposta: è possibile l’acquisto di veicoli stradali specializzati permanentemente attrezzati, ed omologati esclusivamente per il trasporto delle materie prime dalle aziende di produzione allo stabilimento di lavorazione che se ne richieda l’aiuto nell’ambito di un progetto organico di investimento presentato ai sensi del presente intervento
15) Domanda: si chiede se l’azienda, nonostante alcune richieste di merce da produttori primari siciliani o soggetti terzi, non ha ottenuto riscontro o ha avuto risposta negativa (e di questo può darne dimostrazione), può acquistare la merce da intermediari
Risposta: no, non è ammessa alcuna deroga. Nel caso in cui svolgono esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione e non sono produttori di materia prima agricola, assicurare che almeno il 50% della materia prima utilizzata per le attività di trasformazione e commercializzazione sia acquistata direttamente da produttori agricoli di base, singoli o associati, del territorio regionale siciliano e non da intermediari commerciali. Il restante 50% può provenire da intermediari commerciali.
16) Domanda: Nell’allegato 2 al bando, al paragrafo 3 -documentazione a supporto- sono richiesti i “contratti di fornitura con soggetti terzi”; nel bando nel capitolo 7, al paragrafo “contratti pluriennali obbligatori- viene indicata come tempistica quella di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Vanno, quindi, inviati per due volte o si fa riferimento a tipologie diverse di contratti? Nella fase iniziale è sufficiente la dichiarazione d’impegno da parte dei fornitori?
Risposta: l’allegato 2 deve essere compilato; i contratti pluriennali obbligatori devono essere trasmessi come indicato dal paragrafo 7 del bando
17) Domanda: la merce trasformata da macchine oggetto di investimento può essere esportata presso paesi terzi?
Risposta: si è possibile
18) Domanda: al punto 6 del paragrafo 7 -requisiti del beneficiario-, si dice che “nel caso in cui il beneficiario sia anche produttore di materia prima agricola, garantire che l’attività di trasformazione e commercializzazione oggetto di finanziamento tramite l’intervento SRD13 riguardi prevalentemente materie prime acquistate e/o conferite da soggetti terzi, diversi dal beneficiario stesso. Nello specifico la produzione diretta deve essere minore del 50%”. Se ad esempio la mia azienda produce il 20% del prodotto trasformato, il restante 80% può provenire da intermediari (con merce di origine regionale, nazionale o sovranazionale)?
Risposta: si è possibile
19) Domanda: si chiede se l’azienda che ha già un permesso di costruire per l’edificazione dell’opificio aziendale ed ha già avviato i lavori di sbancamento del terreno. L’intervento, al netto dei lavori già realizzati e delle spese già sostenute, sarebbe ammissibile al finanziamento
Risposta: si è ammissibile al netto dei lavori realizzati
20) Domanda: “I criteri di selezione previsti relativamente al Fatturato del triennio e alla Tipologia di canali, fanno riferimento esclusivamente alle imprese attive il cui peso complessivo è di 27 punti pari al 27%. Ne consegue che le imprese inattive ovvero di nuova costituzione di fatto sono penalizzate. Ora, tenuto conto delle finalità dell’intervento (V. punto 2) e degli obiettivi che esso intende perseguire, nonché al principio di par condicio competitorum che rappresenta un principio giuridico fondamentale specialmente negli appalti pubblici e concorsi, che garantisce la parità di trattamento, la trasparenza e l’imparzialità tra tutti i concorrenti, si chiede se le imprese di nuova costituzione possono soddisfare tali criteri attraverso un piano previsionale asseverato da un revisore legale”.
Risposta: le imprese inattive e di nuova costituzione non intercettano punteggio
21) Domanda: si chiede se un consulente di direzione operante nell’ambito della legge 4/13, iscritto ad una associazione riconosciuta dal Mimit rilasciante attestato di qualità e iscritto all’albo CTU presso il tribunale circoscrizionale competente, può rilasciare le perizie previste dagli interventi in oggetto.
Risposta: no le perizie devono essere firmate da agronomi, periti agrari e agrotecnici regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali
22) Domanda: in merito ai bandi SRD01 ed SRD13 non sono ammesse a finanziamento strutture di trasformazione quali frantoi, pertanto, qualora l’intervento sia riferito allo stoccaggio dell’olio, con successivo imbottigliamento, confezionamento ed etichettature, è ammissibile?
Risposta: si è ammissibile
23) Domanda: nel Bando SRD13, sono finanziabili interventi in merito alla trasformazione e quindi confezionamento di oli di semi
Risposta: si è possibile finanziare attività di trasformazione e confezionamento di olio di semi. Si ribadisce che non sono ammessi a finanziamento strutture di trasformazione quali frantoi
24) Domanda: In riferimento ai contratti pluriennali di fornitura viene richiesto quanto segue: “I contratti devono specificare: le condizioni economiche (prezzo, modalità e tempi di pagamento e l’impegno vincolante delle parti per l’intera durata quinquennale successiva alla data del pagamento finale. Stabilire a priori prezzi, tempi di pagamento ed un periodo alquanto lungo di impegno visto che ad oggi le uniche certezze sono data di scadenza bando giugno 2026, ma al contempo non si è certi la data di un ipotetico decreto d’impegno ed ancor più il collaudo finale. Sicuramente è da chiarire con la possibilità di fare contratti annuali con l’impegno a riconfermare annualmente almeno il quantitativo di prodotto previsto con contratti successivi che dovranno essere aggiornati all’emissione del decreto.
Risposta: no, devono essere prodotti contratti pluriennali con data certa di scadenza
25) Domanda: si può costruire una struttura destinata al ricovero degli attrezzi agricoli di proprietà dell’azienda agricola, in un terreno non agricolo ma di proprietà dell’azienda, ubicato perimetralmente al centro abitato, P. R. ( zona Artigianale)
Risposta: gli investimenti produttivi da realizzare devono essere strettamente finalizzati all’attività agricola, pertanto l’immobile deve essere realizzato in zona E, tuttavia è possibile la realizzazione in zone diverse dalla zona E, in quel caso si terrà conto delle condizioni specifiche stabilite dal Testo Unico di Edilizia D.P.R. 380/2001 art. 6 e 10 e soprattutto in conformità delle Norme Tecniche di Attuazione NTA comunali
26) Domanda: La richiesta di chiarimenti sta nella discriminante utilizzata per la valutazione, se in termini di SAU e quindi dimensionale o in termini di quantificazione economica dell’investimento nella SAU di riferimento. Esempio: Considerando che il progetto presentato sia composto da 2 investimenti: Il primo effettuato in area D su una SAU di 5 Ha che comporta un investimento di 50.000 Euro Il secondo effettuato in area C su una SAU di 4 Ha che comporta un investimento di 70.000 Euro.
Risposta: ai fini dell’attribuzione del punteggio si tiene conto della localizzazione degli investimenti da effettuare e pertanto si identifica la zona dove ricade la maggiore parte delle opere
27) Domanda: Con la presente si richiedono dei chiarimenti in merito ai bandi SRD01 e SRD13, in relazione agli interventi previsti dal CSR Sicilia 2023–2027. In particolare, si chiede: Una società costituita in forma di Organizzazione di Produttori, con codice ATECO 01.63.11, può partecipare ai suddetti bandi? Sono previsti codici ATECO discriminanti ai fini dell’ammissibilità? Si chiede di voler chiarire: se una società con forma giuridica di Organizzazione di Produttori e codice ATECO 01.63.11 possa essere considerata soggetto ammissibile ai bandi SRD01 e/o SRD13; se, ai fini dell’ammissibilità, rilevi il codice ATECO prevalente oppure l’effettiva attività esercitata; se esistano codici ATECO esclusi o non coerenti con i suddetti interventi, tali da determinare l’inammissibilità della domanda. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla “titolarità e cantierabilità”, è ammissibile per l’ottenimento di tali punteggi la cantierabilità differita oppure è richiesta esclusivamente la cantierabilità immediata?
Risposta:
– le O.P. (Organizzazioni di Produttori) possono partecipare ai bandi, il codice 01.63.11 a cui si fa riferimento riguarda nello specifico l’attività di lavorazione dei sementi per la semina, pertanto risulta evidente che è necessario tenere conto del tipo di intervento che si intende realizzare con i suddetti bandi, nel qual caso occorre il possesso del codice Ateco di riferimento che identifica esattamente l’attività svolta dall’O.P.
Il codice ATECO che rileva è quello che identifica in modo più dettagliato l’attività economica prevalente
– ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio “titolarità e cantierabilità” si deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta necessari (cantierabilià immediata)
28) Al paragrafo 7 p.to 7 del bando SRD13 si legge omissis…nel caso in cui svolgono esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione e non sono produttori di materia prima agricola, assicurare che almeno il 50% della materia prima utilizzata per le attività di trasformazione e commercializzazione sia acquistata direttamente da produttori agricoli di base, singoli o associati, del territorio regionale siciliano e non da intermediari commerciali. Il restante 50% può provenire da intermediari commerciali. Si chiede se nel caso di O.P., che non includono nel proprio fascicolo aziendale terreni e non producono prodotto, la materia prima commercializzata e conferita dai soci produttori singoli e/o associati può essere considerata “acquistata” da quest’ultimi e partecipare al 50% di prodotto non aziendale commercializzato per conto terzi, oppure, il prodotto conferito dai soci e commercializzato dalla O.P. è sempre da intendersi per il proponente OP prodotto aziendale?
Per le Organizzazioni di Produttori (O.P.) il prodotto conferito dai soci, trasformato e commercializzato è da considerare prodotto aziendale della O.P.
1. Quali sono i requisiti, i ruoli ammissibili, le modalità di partecipazione al G.O. e i criteri di rendicontazione dei costi per i soggetti Prestatori di Consulenza, ai sensi del DM 19 febbraio 2025?
I soggetti Prestatori di Consulenza possono partecipare al G.O. in qualità di Partner od operare come consulenti esterni, a condizione che svolgano attività di consulenza funzionali, coerenti e chiaramente descritte nel Piano di Progetto.
Il riconoscimento dei Prestatori di Consulenza, ai sensi del DM 19 febbraio 2025, avrà luogo in sede di commissione di valutazione, mediante la verifica del possesso dei requisiti e degli ambiti tematici previsti dall’art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2115/2021, con relativa valutazione dei Curricula vitae e verifica di assenza di conflitti di interesse.
Come definito al paragrafo 3.6 del bando e al paragrafo 1.1.c) dell’allegato 4, nel caso di partecipazione del Prestatore di Consulenza in qualità di Partner, i costi sono ammissibili e rendicontabili esclusivamente tramite Unità di Costo Standard (UCS 64 €/h), onnicomprensive e basate su ore effettivamente svolte e documentate; qualora invece operino come consulenti esterni, le spese sono ammissibili a costi reali, previa verifica della congruità della spesa e nel rispetto delle disposizioni previste dal bando.
Qualora il Prestatore di Consulenza sia dipendente di un Ente di Ricerca, il dipendente può essere riconosciuto Prestatore Partner solo se agisce come libero professionista (titolare di partita IVA o tramite incarico professionale esterno), nel rispetto delle norme sull’incompatibilità e previa autorizzazione dell’Ente di Ricerca di appartenenza.
2. Quali sono le condizioni di partecipazione, i limiti di ruolo e le spese ammissibili per gli Enti di Ricerca, anche extra-regionali, all’interno dei G.O.?
Gli Enti di Ricerca, pubblici o privati, iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980, partecipano al G.O. come unico soggetto identificato come entità giuridica, indipendentemente dalla loro articolazione interna.
Gli Enti di Ricerca possono aderire al massimo a due proposte progettuali (paragrafo 1.3 del bando), purché i due progetti afferiscano a settori/comparti nettamente differenti, ovvero distinti in termini di obiettivi scientifici, settori di filiere, risorse umane impiegate, etc.
Gli Enti extra-regionali possono partecipare a condizione che le attività scientifiche e sperimentali si svolgano prevalentemente sul territorio regionale, presso i Partner locali.
Qualora un Ente di Ricerca partecipi in qualità di consulente tecnico-scientifico, quindi non configurandosi Partner, non si applicano le UCS, come disposto al paragrafo 3.6 del bando e nell’allegato 4.
3. Quali sono i requisiti e le responsabilità del Capofila all’interno del G.O.?
Il Capofila deve essere uno dei soggetti previsti dal bando, possedere i requisiti e rispettare obblighi e impegni, come definito ai paragrafi 1.3, 3.2, 3.5.1 e relativi allegati 3, 5 e 6. Svolge il ruolo di unico referente amministrativo, giuridico e finanziario del G.O., rappresentandolo formalmente nei confronti dell’Amministrazione regionale, sottoscrivendo la domanda di sostegno e di pagamento e assicurando la coerenza tra il progetto approvato e la sua corretta attuazione.
4. Quali sono i principi e le regole fondamentali per la gestione e la rendicontazione delle spese di progetto?
La gestione finanziaria del progetto si fonda sul principio inderogabile della tracciabilità della spesa: ogni costo deve essere pertinente, documentato e riconducibile alle attività approvate e strettamente funzionali al progetto.
L’ammissibilità delle spese, modalità di rendicontazione e relativi impegni ed obblighi sono disciplinati in dettaglio nell’allegato 4 e nei paragrafi 3.6 e 3.7.2 del bando.
Tutte le attività necessitano di documentazione a supporto, differente in funzione delle voci di costo e della natura stessa delle attività, come disciplinato nei documenti sopracitati.
Gli acquisti devono rispettare il principio di concorrenza (acquisizione n. 3 preventivi), salvo adeguata giustificazione del fornitore unico.
Nei casi in cui è prevista l’applicazione dei costi standard la spesa effettivamente sostenuta deve essere dimostrata e documentata, indipendentemente dall’ammontare.
5. Quali sono i vincoli per le imprese collegate, consorzi e fondazioni nel G.O.?
Il G.O. deve garantire una cooperazione reale e multi-attoriale: la partecipazione di imprese collegate è ammessa solo se non compromette tale principio.
I consorzi di tutela sono considerati enti associativi ed il loro budget non concorre alla premialità delle imprese agricole, agroalimentari o forestali.
Le fondazioni possono partecipare in qualità di Ente di Ricerca, anche come Capofila, se coerenti con gli obiettivi di ricerca del Piano di Progetto e regolarmente iscritte all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980.
6. Come deve essere dimostrato il ricorso alla rete PEI ai fini dell’attribuzione del punteggio?
Il ricorso alla rete PEI deve essere dimostrato indicando l’impegno a diffondere i risultati del progetto tramite i canali ufficiali, in particolare attraverso l’inserimento delle informazioni nel portale EIP-AGRI e la compilazione dell’allegato 7, nonché dichiarando la partecipazione attiva a workshop, focus group e iniziative di scambio e cooperazione con altri G.O. a livello europeo.
7. Qual è il regime di aiuto applicato all’intervento SRG01, nel caso di prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE?
Il regime di aiuto previsto nel bando (per i prodotti/attività che non rientrano nell’allegato I del TFUE) non è in regime de minimis, ma ai sensi dell’articolo 40 del Reg. (UE) 2022/2472, pertanto non sussistono i vincoli legati al plafond de minimis già utilizzato.
8. Quando e come devono essere presentati i tre preventivi per le spese di progetto e come si rendicontano le analisi di laboratorio universitarie?
I tre preventivi devono essere presentati già in fase di domanda di sostegno per tutte le voci di spesa, eccetto personale, missioni e spese generali, per garantirne la congruità; le analisi di laboratorio svolte da Enti di Ricerca Partner possono essere rendicontate come costo del personale a costi semplificati, mentre materiali di consumo e servizi devono avere preventivi comparativi.
Se l’attività di laboratorio di un Ente di Ricerca è fornita come pacchetto “chiavi in mano” dietro corrispettivo, essa è identificata come servizio esterno e non come attività di un Partner di progetto. In tal caso è obbligatorio il confronto dei preventivi già in fase di domanda (salvo comprovata esclusività tecnica) e la spesa deve essere rendicontata a costi reali tramite fatture elettroniche e pagamenti tracciabili, senza applicazione dei costi semplificati.
9. Possono partecipare al bando le imprese di ricerca (codice Ateco 72.10.29) e gli spin-off universitari in modo autonomo?
Le figure non previste dal bando, quali ad esempio imprese con codice Ateco 72.10.29 e spin-off universitari (con partita IVA propria), possono essere considerati Enti di Ricerca e possono rivestire il ruolo di Partner, fermi restando il rispetto dei requisiti essenziali: autonomia giuridica e operativa, svolgere attività di ricerca come prevalente.
10. In merito alla ragionevolezza dei costi, quando è possibile applicare la valutazione tecnica indipendente sui costi?
Quanto disciplinato al par. 3.6.3 delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “Non-SIGC” si applica nei casi in cui sia accertata l’esclusività di un bene.
Pertanto, ove non sia possibile la presentazione di tre preventivi, vale quanto disposto nel paragrafo sopracitato per la dimostrazione della congruità della spesa.
Per lo stesso principio, il vincolo dei tre preventivi previsti nel paragrafo 2 “Consulenze esterne” dell’allegato 4 del bando in oggetto, può essere superato estendendo l’applicazione del suddetto par. 3.6.3 alla fornitura di un servizio di alta specializzazione, quale una consulenza esterna caratterizzata da un alto livello di specializzazione.
Tale metodologia non si applica per le attività di animazione, informazione e formazione, come disciplinato dal paragrafo 2 “Consulenze esterne” dell’allegato 4 del bando in oggetto.
11. Come avviene il riconoscimento del prestatore di consulenza e chi cura l’inserimento nel Registro unico nazionale?
I requisiti ed i criteri per il riconoscimento del prestatore di consulenza sono disciplinati dal DM del 19 febbraio 2025. Pertanto, il soggetto interessato richiederà il riconoscimento di “prestatore di consulenza” attraverso la produzione (a supporto della domanda di sostegno) della necessaria documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal citato DM.
In merito all’inserimento nel Registro unico nazionale, l’art. 5 del medesimo DM stabilisce quanto segue:
“Le regioni e province autonome identificato i prestatori di servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e aggiornano in via informatica il Registro unico, …”.
Pertanto, l’inserimento dei prestatori di consulenza nel Registro unico nazionale sarà curato dall’Amministrazione regionale, a seguito dell’avvenuto riconoscimento.
12. La documentazione elencata al paragrafo 3.7.3 del bando, utile ai fini dell’istruttoria tecnico-amministrativa, in che modalità deve essere presentata?
Il primo capoverso del paragrafo 3.7.3 detta:
“Le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare ulteriore documentazione rispetto a quella individuata nell’art. 3.7.1 la documentazione che segue: …”
Sebbene il paragrafo presenta due meri errori di trascrizioni individuabili nel titolo dello stesso e nel riferimento al paragrafo (3.7.2 piuttosto che 3.7.1), dal testo sopra riportato si desume chiaramente che la “ulteriore documentazione” è da considerarsi in aggiunta rispetto a quella prevista al pertinente paragrafo 3.7.2, quindi da produrre a supporto della domanda di sostengo.
13. La partecipazione a un G.O. da parte di una singola azienda appartenente a una forma associativa preclude la possibilità per le altre aziende della stessa compagine e per la forma associativa medesima di aderire ad altri G.O.?
Il paragrafo 1.3 “beneficiari” definisce quanto segue:
“Le aziende/imprese all’interno del G.O. possono essere rappresentate anche da loro forme associate (O.P., cooperative, consorzi, ecc.) che siano in grado, per statuto o regolamento, di garantire la partecipazione economica al progetto delle aziende/imprese e la ricaduta dell’innovazione sulle stesse.”
e inoltre, a seguire
“I soggetti possono partecipare esclusivamente ad un solo G.O., fatta eccezione per gli Organismi di ricerca che possono partecipare a due G.O., di cui solo in uno come capofila e a condizione che i due progetti afferiscano a settori/comparti nettamente differenti.”
Risulta evidente che il vincolo di adesione a un solo G.O. si applica a tutti i soggetti, ad eccezione degli Enti di ricerca.
1) Con riferimento al bando in oggetto, si chiede un chiarimento interpretativo in merito al requisito della prevalenza del comparto produttivo per i beneficiari dell’intervento SRD01. In particolare, si chiede se tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche in presenza di attività cerealicola non prevalente sotto il profilo formale (codice ATECO), ma: • attiva e coerente con il comparto di riferimento; • caratterizzata da un’incidenza significativa in termini di SAU e/o PLV aziendale; • supportata da evidenze di continuità produttiva nelle annualità pregresse. Si chiede, pertanto, se la verifica della prevalenza possa essere effettuata su base sostanziale, considerando congiuntamente SAU, PLV, ATECO attivi e storicità produttiva, oltre al dato formale desumibile dalla visura camerale.
Per dimostrare l’operatività nel comparto produttivo individuato al paragrafo 4 del bando, l’attività esercitata deve rivestire carattere di prevalenza e dovrà desumersi sia dal punto di vista formale (visura camerale, relativi codici Ateco attivati, fascicolo aziendale) nonché sul piano sostanziale (sau, plv).
2) In merito al completamento di filiera agrumicola, questa è intesa con la presenza di aziende agricole con cod ateco prevalente agrumicolo, azienda di commercializzazione che trasforma il prodotto con il condizionamento, o in alternativa la sostituzione di quest’ultimo con un trasformatore che commercializzi i propri trasformati. E ancora, in capo allo stesso soggetto possono essere riconosciuti entrambi i cod ateco di commercializzazione/lavorazione o trasformazione /commercializzazione.
Sì, è possibile che in capo allo stesso soggetto sia esso ditta individuale sia società, vengano riconosciuti e utilizzati entrambi i codici ATECO, ovvero sia quello relativo alla lavorazione/trasformazione che riguarda pertanto la fase della produzione, sia quello relativo alla commercializzazione che riguarda la fase della vendita all’ingrosso o al dettaglio dei prodotti. Generalmente ad una Partita IVA viene associato un codice ateco principale e più codici ateco secondari.
3) Con la presente, in merito al bando in oggetto, si chiede se c’è una percentuale minima di materia prima proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria aderenti al Progetto di Filiera di cui l’impresa di trasformazione e commercializzazione deve approvvigionarsi.
Il bando riporta la seguente dicitura : “ Nel progetto di filiera, inoltre, dovrà essere indicata la percentuale minima di materia prima proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria aderenti al Progetto di Filiera di cui ciascuna impresa di trasformazione e commercializzazione deve approvvigionarsi” ma non è previsto un valore minimo di riferimento.
4) Per ciascun progetto di filiera dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: – numero minimo di soggetti partecipanti diretti pari a 4, di cui almeno 3 aderenti all’intervento SRD01 (fase di produzione primaria) e 1 aderente all’intervento SRD13 (fase di trasformazione e commercializzazione); – attivazione obbligatoria dell’intervento SRG01; – attivazione di un solo intervento SRD13, con la presente si chiede conferma sulla correttezza dell’interpretazione secondo cui non è possibile presentare più progetti che attivano la misura srd13 e che quindi le società di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non possono essere più di una.
Si, l’Interpretazione è corretta
5) “Il punto 5.5 del bando (DDG 559/2026) prevede che la composizione minima dei partecipanti è pari a quattro imprese di cui tre imprese agricole e una di trasformazione; composizione che in termini percentuali è del 75% e 25%. Tanto premesso si chiede se tale composizione numerica ovvero di percentuale, è da osservare indipendentemente dal numero di partecipanti al partenariato ovvero se sono previsti scaglioni numerici”
Non sono previsti scaglioni numerici , si ribadisce devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- numero minimo di soggetti partecipanti diretti pari a 4, di cui almeno 3 aderenti all’intervento SRD01 (fase di produzione primaria) e 1 aderente all’intervento SRD13 (fase di trasformazione e commercializzazione);
- attivazione obbligatoria dell’intervento SRG01;
- attivazione di un solo intervento SRD13.
6) In seguito ad una simulazione sul sian presso il ns CAA di apertura di una domanda primaria il sistema ha richiesto l’atto costitutivo dell’ATS non permettendo di procedere, tecnicamente per le costituende ATS quale è la procedura da seguire sul SIAN?
Nel caso di costituenda ATS/Rete di imprese o altra forma contrattuale allegare il mandato collettivo speciale con rappresentanza, con il quale i partner della costituenda RTI individuano e designano, fra loro il soggetto capofila. Tale mandato deve avere i contenuti minimi indicati nel paragrafo 5.3 “Compiti e impegni del soggetto capofila”.
7) Remunerazione delle spese di progettazione, gestione e rendicontazione del bando PIF ed allegati. Quesito: Come è noto il bando ad oggetto non prevede al suo interno un budget di remunerazione dei costi di cui sopra, anche a fronte di una corposa attività di progettazione, gestione e rendicontazione delle attività del partenariato. Potrebbe Indicarci dove recuperare i fondi e come giustificarli, oltre le modalità di rendicontazione con cui soddisfare questo impegno professionale?
Le spese di progettazione, gestione e rendicontazione a cui si fa riferimento, rientrano tra le spese generali, cioè quelle spese collegate all’operazione finanziata e connesse alla realizzazione degli investimenti; le spese generali sono riportate nei singoli bandi allegati al bando PIF e sono ammesse fino ad un massimo del 12%.