Con D.D.G. n. 1575 del 02/04/2024, in relazione a quanto previsto dall’articolo 19 del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 23 dicembre 2022 n. 660087, ai soggetti beneficiari dei pagamenti per la salvaguardia di ulivi di valore paesaggistico (eco-schema 3), nel caso di presenza di infestazioni e/o infezioni causate da scolitidi e/o dalla rogna degli ulivi, è consentita, in deroga, la bruciatura dei residui di potatura sul posto o nelle immediate vicinanze, nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione degli incendi, di tutela ambientale, di smaltimento dei rifiuti e in conformità al disciplinare di produzione integrata.
I soggetti interessati, per beneficiare della deroga, devono comprovare la presenza di almeno uno degli organismi nocivi, con apposita perizia tecnica asseverata redatta da un consulente fitosanitario, abilitato in applicazione del D.lgs.vo n. 150/2012.