Faq

Lista Interventi

Intervento SRG01 - “SOSTEGNO GRUPPI OPERATIVI PEI AGRI”

I soggetti Prestatori di Consulenza possono partecipare al G.O. in qualità di Partner od operare come consulenti esterni, a condizione che svolgano attività di consulenza funzionali, coerenti e chiaramente descritte nel Piano di Progetto.
Il riconoscimento dei Prestatori di Consulenza, ai sensi del DM 19 febbraio 2025, avrà luogo in sede di commissione di valutazione, mediante la verifica del possesso dei requisiti e degli ambiti tematici previsti dall’art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2115/2021, con relativa valutazione dei Curricula vitae e verifica di assenza di conflitti di interesse.
Come definito al paragrafo 3.6 del bando e al paragrafo 1.1.c) dell’allegato 4, nel caso di partecipazione del Prestatore di Consulenza in qualità di Partner, i costi sono ammissibili e  rendicontabili esclusivamente tramite Unità di Costo Standard (UCS 64 €/h), onnicomprensive e basate su ore effettivamente svolte e documentate; qualora invece operino come consulenti esterni, le spese sono ammissibili a costi reali, previa verifica della congruità della spesa e nel rispetto delle disposizioni previste dal bando.
Qualora il Prestatore di Consulenza sia dipendente di un Ente di Ricerca, il dipendente può essere riconosciuto Prestatore Partner solo se agisce come libero professionista (titolare di partita IVA o tramite incarico professionale esterno), nel rispetto delle norme sull’incompatibilità e previa autorizzazione dell’Ente di Ricerca di appartenenza.

Gli Enti di Ricerca, pubblici o privati, iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980, partecipano al G.O. come unico soggetto identificato come entità giuridica, indipendentemente dalla loro articolazione interna.
Gli Enti di Ricerca possono aderire al massimo a due proposte progettuali (paragrafo 1.3 del bando), purché i due progetti afferiscano a settori/comparti nettamente differenti, ovvero distinti in termini di obiettivi scientifici, settori di filiere, risorse umane impiegate, etc.
Gli Enti extra-regionali possono partecipare a condizione che le attività scientifiche e sperimentali si svolgano prevalentemente sul territorio regionale, presso i Partner locali.
Qualora un Ente di Ricerca partecipi in qualità di consulente tecnico-scientifico, quindi non configurandosi Partner, non si applicano le UCS, come disposto al paragrafo 3.6 del bando e nell’allegato 4.

Il Capofila deve essere uno dei soggetti previsti dal bando, possedere i requisiti e rispettare obblighi e impegni, come definito ai paragrafi 1.3, 3.2, 3.5.1 e relativi allegati 3, 5 e 6. Svolge il ruolo di unico referente amministrativo, giuridico e finanziario del G.O., rappresentandolo formalmente nei confronti dell’Amministrazione regionale, sottoscrivendo la domanda di sostegno e di pagamento e assicurando la coerenza tra il progetto approvato e la sua corretta attuazione.

La gestione finanziaria del progetto si fonda sul principio inderogabile della tracciabilità della spesa: ogni costo deve essere pertinente, documentato e riconducibile alle attività approvate e strettamente funzionali al progetto.
L’ammissibilità delle spese, modalità di rendicontazione e relativi impegni ed obblighi sono disciplinati in dettaglio nell’allegato 4 e nei paragrafi 3.6 e 3.7.2 del bando.
Tutte le attività necessitano di documentazione a supporto, differente in funzione delle voci di costo e della natura stessa delle attività, come disciplinato nei documenti sopracitati.
Gli acquisti devono rispettare il principio di concorrenza (acquisizione n. 3 preventivi), salvo adeguata giustificazione del fornitore unico.
Nei casi in cui è prevista l’applicazione dei costi standard la spesa effettivamente sostenuta deve essere dimostrata e documentata, indipendentemente dall’ammontare.

Il G.O. deve garantire una cooperazione reale e multi-attoriale: la partecipazione di imprese collegate è ammessa solo se non compromette tale principio.
I consorzi di tutela sono considerati enti associativi ed il loro budget non concorre alla premialità delle imprese agricole, agroalimentari o forestali.
Le fondazioni possono partecipare in qualità di Ente di Ricerca, anche come Capofila, se coerenti con gli obiettivi di ricerca del Piano di Progetto e regolarmente iscritte all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980.

Il ricorso alla rete PEI deve essere dimostrato indicando l’impegno a diffondere i risultati del progetto tramite i canali ufficiali, in particolare attraverso l’inserimento delle informazioni nel portale EIP-AGRI e la compilazione dell’allegato 7, nonché dichiarando la partecipazione attiva a workshop, focus group e iniziative di scambio e cooperazione con altri G.O. a livello europeo.

Il regime di aiuto previsto nel bando (per i prodotti/attività che non rientrano nell’allegato I del TFUE) non è in regime de minimis, ma ai sensi dell’articolo 40 del Reg. (UE) 2022/2472, pertanto non sussistono i vincoli legati al plafond de minimis già utilizzato.

I tre preventivi devono essere presentati già in fase di domanda di sostegno per tutte le voci di spesa, eccetto personale, missioni e spese generali, per garantirne la congruità; le analisi di laboratorio svolte da Enti di Ricerca Partner possono essere rendicontate come costo del personale a costi semplificati, mentre materiali di consumo e servizi devono avere preventivi comparativi.
Se l’attività di laboratorio di un Ente di Ricerca è fornita come pacchetto “chiavi in mano” dietro corrispettivo, essa è identificata come servizio esterno e non come attività di un Partner di progetto. In tal caso è obbligatorio il confronto dei preventivi già in fase di domanda (salvo comprovata esclusività tecnica) e la spesa deve essere rendicontata a costi reali tramite fatture elettroniche e pagamenti tracciabili, senza applicazione dei costi semplificati.

Le figure non previste dal bando, quali ad esempio imprese con codice Ateco 72.10.29 e spin-off universitari (con partita IVA propria), possono essere considerati Enti di Ricerca e possono rivestire il ruolo di Partner, fermi restando il rispetto dei requisiti essenziali: autonomia giuridica e operativa, svolgere attività di ricerca come prevalente.

Quanto disciplinato al par. 3.6.3 delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale “Non-SIGC” si applica nei casi in cui sia accertata l’esclusività di un bene.

Pertanto, ove non sia possibile la presentazione di tre preventivi, vale quanto disposto nel paragrafo sopracitato per la dimostrazione della congruità della spesa.

Per lo stesso principio, il vincolo dei tre preventivi previsti nel paragrafo 2 “Consulenze esterne” dell’allegato 4 del bando in oggetto, può essere superato estendendo l’applicazione del suddetto par. 3.6.3 alla fornitura di un servizio di alta specializzazione, quale una consulenza esterna caratterizzata da un alto livello di specializzazione.

Tale metodologia non si applica per le attività di animazione, informazione e formazione, come disciplinato dal paragrafo 2 “Consulenze esterne” dell’allegato 4 del bando in oggetto.

I requisiti ed i criteri per il riconoscimento del prestatore di consulenza sono disciplinati dal DM del 19 febbraio 2025. Pertanto, il soggetto interessato richiederà il riconoscimento di “prestatore di consulenza” attraverso la produzione (a supporto della domanda di sostegno) della necessaria documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal citato DM.

In merito all’inserimento nel Registro unico nazionale, l’art. 5 del medesimo DM stabilisce quanto segue:

Le regioni e province autonome identificato i prestatori di servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e aggiornano in via informatica il Registro unico, …”.

Pertanto, l’inserimento dei prestatori di consulenza nel Registro unico nazionale sarà curato dall’Amministrazione regionale, a seguito dell’avvenuto riconoscimento.

Il primo capoverso del paragrafo 3.7.3 detta:

Le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare ulteriore documentazione rispetto a quella individuata nell’art. 3.7.1 la documentazione che segue: …”

Sebbene il paragrafo presenta due meri errori di trascrizioni individuabili nel titolo dello stesso e nel riferimento al paragrafo (3.7.2 piuttosto che 3.7.1), dal testo sopra riportato si desume chiaramente che la “ulteriore documentazione” è da considerarsi in aggiunta rispetto a quella prevista al pertinente paragrafo 3.7.2, quindi da produrre a supporto della domanda di sostengo.

Il paragrafo 1.3 “beneficiari” definisce quanto segue:

“Le aziende/imprese all’interno del G.O. possono essere rappresentate anche da loro forme associate (O.P., cooperative, consorzi, ecc.) che siano in grado, per statuto o regolamento, di garantire la partecipazione economica al progetto delle aziende/imprese e la ricaduta dell’innovazione sulle stesse.”

e inoltre, a seguire

I soggetti possono partecipare esclusivamente ad un solo G.O., fatta eccezione per gli Organismi di ricerca che possono partecipare a due G.O., di cui solo in uno come capofila e a condizione che i due progetti afferiscano a settori/comparti nettamente differenti.

Risulta evidente che il vincolo di adesione a un solo G.O. si applica a tutti i soggetti, ad eccezione degli Enti di ricerca.

Condividi questa pagina: